Il vizio di motivazione apparente della sentenza civile dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 21337 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è meramente apparente – e pertanto affetta da nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà ovvero perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza.
Il Fatto
Un’impresa individuale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di una società fornitrice di frutta, per il corrispettivo di una fornitura, sostenendo di aver già provveduto al pagamento. A sostegno dell’assunto produceva un documento riepilogativo delle fatture, a margine del quale un dipendente della società creditrice aveva sottoscritto due dichiarazioni di quietanza. Il dipendente, intervenuto in proprio, disconosceva le sottoscrizioni.
Il Tribunale respingeva l’opposizione, ma la Corte d’appello, in riforma, dichiarava che l’opponente nulla doveva alla società. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dall’opponente e sostenuto dal dipendente con controricorso adesivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con precedenza il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per la sua portata dirimente. Ha richiamato il principio acquisito secondo cui, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale. L’obbligo motivazionale è violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà ovvero perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo della sentenza.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva attribuito al sottoscrittore anche il contenuto delle dichiarazioni di quietanza sulla base di due argomenti: la sovrapposizione del tratto della firma alla virgola della cifra e la coincidenza del colore dell’inchiostro. La Suprema Corte ha rilevato che il primo argomento poggiava su un presupposto non dimostrato, ossia che la sovrapposizione riguardasse effettivamente la virgola della cifra e non un segno poi utilizzato come tale. Il secondo argomento, invece, non chiariva se il riferimento fosse al solo colore dell’inchiostro o alla medesima penna, elemento decisivo per valutarne la rilevanza probatoria.
La sentenza d’appello è risultata pertanto caratterizzata da un giudizio di mera «liceità» sul raggiungimento della prova, priva di una motivazione concreta e di una valida ratio decidendi, tale da non superare la soglia del minimo costituzionale. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi.
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Nota della Redazione
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