Riformulazione capitoli prova testimoniale e termine di decadenza nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6470 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale costituisce attività funzionale a emendare una irregolarità che non consente, allo stato, l’ammissione della prova e può essere consentita dal giudice mediante assegnazione del termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza di rinvio, ai sensi dell’art. 420, comma 6°, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 421, comma 2°, cod. proc. civ.. La decadenza dalla prova consegue esclusivamente alla mancata ottemperanza a quel termine. Ove il giudice d’appello riscontri l’illegittima declaratoria di decadenza pronunciata in violazione di tale principio, deve, in coerenza con l’effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell’invalidazione in impugnazione, trattenere la causa e provvedere sull’istanza istruttoria, ammettendo la prova se ricorrono gli altri requisiti e disponendone l’assunzione ai sensi dell’art. 437, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione proposta dal contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società, avverso l’atto di diffida e il verbale di accertamento con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi omessi in danno di taluni lavoratori. Il primo giudice aveva accolto l’opposizione, dichiarando l’Istituto decaduto dalla prova per testi perché i capitoli riformulati erano stati depositati oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza.
La Corte d’appello, in riforma, ha ammesso le prove orali rigettate in primo grado e ha respinto l’opposizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi tra l’altro dell’erronea applicazione del termine di cui all’art. 421, comma 2°, cod. proc. civ. a un caso che andava qualificato come integrazione e sanatoria di richieste istruttorie già articolate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo del termine applicabile alla riformulazione dei capitoli di prova. Il ricorrente sosteneva che i giudici territoriali avessero esteso la previsione dell’art. 421, comma 2°, cod. proc. civ. a una fattispecie riconducibile all’art. 421, comma 1°, cod. proc. civ., in quanto si trattava di emendare una capitolazione già esistente e non di ammettere nuove prove.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’omessa enunciazione delle generalità delle persone da interrogare non produce decadenza dall’istanza istruttoria, ma integra una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere-dovere previsto dall’art. 421, comma 1°, cod. proc. civ. Il giudice, ove ritenga la prova pertinente e rilevante, deve indicare alla parte l’irregolarità riscontrata e assegnare un termine per rimediarvi, applicando la disciplina del sesto comma dell’art. 420 cod. proc. civ., con decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza al termine espressamente dichiarato perentorio (così Cass. Sez. Un. n. 262 del 1997).
Coerentemente, si è ritenuto che il giudice possa assegnare un termine anche per rimediare alle irregolarità della capitolazione testimoniale (così Cass. n. 19915 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 48 del 2024). La Corte dichiara di non condividere l’opposto orientamento di Cass. n. 5950 del 2014, che escludeva siffatta possibilità in ragione dell’avvenuta abrogazione del terzo comma dell’art. 244 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 89, legge n. 353/1990: le Sezioni Unite avevano chiarito che la peculiare combinazione tra principio dispositivo e principio inquisitorio impone un criterio ermeneutico di attenuazione delle preclusioni rispetto ad adempimenti formali, quando gli oneri di allegazione siano stati tempestivamente assolti.
Ne deriva che anche la riformulazione dei capitoli di prova può essere consentita con il termine di cinque giorni prima dell’udienza di discussione, con decadenza solo in caso di mancata ottemperanza. Il giudice d’appello che riscontri l’illegittima sanzione di decadenza deve trattenere la causa e provvedere sull’istanza, disponendo l’assunzione ai sensi dell’art. 437, commi 1° e 2°, cod. proc. civ. (così Cass. Sez. Un. n. 262 del 1997). Corretta in questi termini la motivazione, il primo motivo è infondato; l’infondatezza travolge il terzo, fondato sul presupposto della intervenuta decadenza. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto il verbale di accertamento, in spregio all’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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