Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio autonoma di rigetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31179 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che non aggredisca l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, idonea di per sé sola a sorreggere il rigetto, è privo di interesse ad impugnare, essendo ormai passata in giudicato la statuizione sfavorevole. Le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, benché relativi al medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in separati processi solo se il creditore deduca uno specifico interesse alla tutela processuale frazionata; in mancanza, la domanda proposta separatamente è inammissibile. Il motivo di ricorso che ometta di trascrivere le istanze istruttorie è, altresì, inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il lavoratore ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere differenze retributive asseritamente maturate in ragione dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, nel periodo compreso tra il 17.09.2008 e il 10.11.2015. In via subordinata ha chiesto il pagamento della tredicesima mensilità, non corrisposta nel corso del rapporto.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto di primo grado. Ha ritenuto la pretesa estinta per decorso del termine quinquennale di prescrizione e, in ogni caso, infondata per carenza di allegazioni sulle mansioni svolte e sulle declaratorie contrattuali; ha inoltre reputato inammissibile la domanda sulla tredicesima per violazione del divieto di frazionamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente contesta il decorso della prescrizione sostenendo che il termine sarebbe stato interrotto con il solo deposito del ricorso giudiziale. Il motivo è inammissibile: le censure investono esclusivamente il profilo prescrizionale, senza muovere alcuna critica alle ulteriori argomentazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto la domanda comunque infondata.

Il giudice di merito si è soffermato sulla mancata indicazione delle declaratorie contrattuali dei livelli interessati e sul fatto che, secondo il c.c.n.l. di riferimento, il livello preteso risultava inferiore a quello di inquadramento, rendendo la domanda incomprensibile. Tale nucleo argomentativo costituisce autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere il rigetto.

Per impedire il passaggio in giudicato di quella statuizione era necessario aggredirla con specifica censura, ciò che non è avvenuto né con il primo né con gli altri motivi. Ne deriva un difetto di interesse ad impugnare in capo al ricorrente.

Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il principio di diritto di Cass. Sez. Un. n. 4090/2017: le domande relative a distinti diritti di credito, pur legati al medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in separati giudizi solo se risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Poiché il lavoratore aveva già agito in separato giudizio per differenze retributive connesse al medesimo rapporto, egli era tenuto ad azionare la domanda sulla tredicesima nel giudizio sulle differenze di inquadramento, non avendo allegato alcuno specifico interesse.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto le istanze istruttorie di cui si duole, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e per mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi relativa alla carenza di allegazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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