Inammissibile il ricorso non notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto (TAR Sicilia n. 19 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., alla sola amministrazione che ha emesso l’atto impugnato. La notifica alla diversa amministrazione che abbia partecipato al procedimento, anche con attribuzioni nella materia, non estende la veste di parte necessaria né sana il difetto del contraddittorio. L’omessa notifica all’autorità emanante integra una notificazione inesistente, e non nulla, con conseguente inammissibilità del ricorso e impossibilità di rinnovazione ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm. La questione di difetto di attribuzione resta assorbita, poiché il suo esame presuppone la rituale instaurazione del giudizio verso l’amministrazione che ha adottato l’atto.
Il Fatto
Una parte ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia i provvedimenti di rigetto di una serie di istanze in materia di immigrazione, deducendo il difetto di attribuzione dell’amministrazione che li aveva adottati. Il ricorso è stato proposto in riassunzione a seguito di una sentenza del Tribunale di Ragusa del 27 ottobre 2023, che aveva declinato la propria giurisdizione.
Gli atti impugnati recano l’intestazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione e lo stemma regionale, con timbro della Regione accanto alla firma. Il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Ragusa presso l’Avvocatura dello Stato, ma non alla Regione, indicata come effettiva emanante. L’amministrazione statale intimata non si è costituita. All’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso circa i profili di inammissibilità per difetto di notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica all’amministrazione emittente gli atti impugnati. L’art. 41 cod. proc. amm. impone, a pena di decadenza, la notificazione alla pubblica amministrazione che ha adottato l’atto gravato: la sua violazione determina un originario e assoluto difetto del contraddittorio.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento già espresso dalla Sezione in casi analoghi (sentenze 823, 827 e 828 del 14 marzo 2023), valendo tale richiamo quale rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. In quelle decisioni si era affermato che l’amministrazione statale costituita va estromessa per difetto di legittimazione passiva, poiché l’atto risulta inequivocamente adottato dalla sola Regione.
L’argomentazione si fonda sull’Adunanza plenaria n. 8 del 2018, secondo cui la parte necessaria del giudizio è esclusivamente l’autorità emanante. Le partecipazioni al procedimento, pur giuridicamente qualificate — potere di iniziativa o di proposta, intesa, atti preparatori — non estendono la veste di parte quando manca una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni. Non rileva pertanto che il provvedimento sia stato notificato dalla Prefettura, né che una disposizione di legge attribuisca competenze nella materia ad amministrazioni statali.
Il Collegio ha inoltre escluso la rinnovazione della notifica ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm.: non si verte in ipotesi di nullità della notificazione, ma di notificazione radicalmente inesistente, perché mai effettuata verso la Regione, non comparsa nella relata. La conferma proviene dalla giurisprudenza del C.G.A.R.S., che ha respinto gli appelli avverso le citate sentenze del 2023.
Quanto alle questioni di difetto di attribuzione, il Collegio le ha ritenute non scrutabili nel merito, poiché il relativo accertamento presuppone la rituale instaurazione del gravame verso l’amministrazione che ha adottato l’atto. L’assenza della difesa di parte ricorrente all’udienza non ha indotto a diversa decisione: l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. è volto a consentire il contraddittorio, cui il procuratore non presente rinuncia. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con oscuramento delle generalità e nessuna statuizione sulle spese per difetto di costituzione di controparte.
Nota della Redazione
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