Legittimo il certificato veterinario postumo se ricostruisce il nesso con l’evento (TAR Sardegna n. 1126 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato rilasciato dal dirigente veterinario della ASL soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 13, lett. b), quartultimo capoverso, del bando quando indica il numero dei capi deceduti e dà atto dell’avvenuto aggiornamento del registro aziendale e della Banca Dati Nazionale. È fisiologico che il veterinario, non avendo assistito personalmente al decesso, ricostruisca in termini probabilistici il nesso di causalità tra l’evento calamitoso e la morte dei capi sulla base dei documenti disponibili e delle risultanze della BDN. La disposizione del bando non prescrive alcun termine per la redazione della certificazione, sicché la sua collocazione temporale successiva all’evento e prossima alla scadenza del bando non ne compromette la validità. La comunicazione ad ARGEA Sardegna dei casi di forza maggiore entro quindici giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, riguarda esclusivamente le sopravvenienze che impediscono l’adempimento dei criteri di ammissibilità, non le fattispecie in cui il danno sia già stato oggetto di segnalazione all’autorità competente.

Il Fatto

L’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione n. 27374 del 5 dicembre 2023, approvava il bando per l’ammissione a contributi, pari al 100% del costo dell’investimento ammissibile, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi alluvionali e agli incendi boschivi verificatisi rispettivamente dal 27 al 29 novembre 2020 e dal 23 al 30 luglio 2021. L’art. 13, lett. b) del bando fissava il periodo di presentazione delle domande tra il 15 gennaio e il 29 febbraio 2024 e richiedeva, per i danni subiti dal bestiame, il certificato ASL dal quale risultasse il numero dei capi deceduti e l’aggiornamento del registro aziendale e della BDN.

La società ricorrente, attiva nell’allevamento di bovini da carne, presentava domanda per il ristoro del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi alluvionali, chiedendo il ristoro per il decesso di sei capi bovini avvenuto il 28 novembre 2020. ARGEA Sardegna comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, rilevando che la certificazione del 23 febbraio 2024 non attestava che i capi fossero deceduti a causa dell’evento e che la denuncia all’autorità era stata presentata solo il 20 febbraio 2024, senza alcuna comunicazione dei casi di forza maggiore entro quindici giorni lavorativi. Seguiva il rigetto della domanda con provvedimento n. 4384 del 25 agosto 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo articolato in plurime doglianze. Il certificato del dirigente veterinario dell’ASL, datato 23 febbraio 2024, attesta che i capi bovini potevano essere morti a seguito dell’evento alluvionale verificatosi il 28 novembre 2020, dando conto della denuncia presentata e dell’aggiornamento del registro aziendale in BDN con lo scarico degli animali.

Per il Tribunale tale documento soddisfa pienamente i requisiti richiesti dalla disposizione del bando, poiché indica il numero dei capi deceduti a causa dell’evento e dà atto dell’avvenuto aggiornamento del registro e della banca dati. Il Collegio osserva che è fisiologico che il dirigente veterinario, non avendo assistito personalmente al decesso, abbia ricostruito in termini probabilistici il nesso causale sulla scorta del Registro di Stalla e della BDN, aggiornati poco dopo l’evento calamitoso e verificabili dall’istruttore che ha accesso al fascicolo aziendale.

Quanto alla distanza temporale tra la certificazione e l’evento, il Tribunale rileva che la disposizione del bando non contiene alcuna previsione relativa all’epoca di redazione. La società ricorrente ha diligentemente segnalato al Comune il decesso dei sei bovini il 27 gennaio 2021, e ha richiesto la certificazione solo successivamente all’approvazione del bando, avvenuta nel dicembre 2023, e prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

In relazione alla mancata segnalazione ad ARGEA Sardegna entro quindici giorni lavorativi dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, il Collegio osserva che l’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, richiamato dall’art. 14 del bando, si riferisce esclusivamente alle sopravvenienze che abbiano impedito al beneficiario di adempiere ai criteri di ammissibilità o agli obblighi assunti. Tale fattispecie è del tutto estranea a quella in esame, nella quale il danno era già stato oggetto di segnalazione all’autorità comunale.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento n. 4384 del 25 agosto 2025 è annullato. Il Collegio compensa tra le parti le spese del giudizio, alla luce della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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