Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 544 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando la pubblica amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’inerzia dell’amministrazione configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, salvo che il debitore dimostri l’avvenuto integrale adempimento. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite liquidate nel giudizio di ottemperanza comprendono in modo omnicomprensivo le spese accessorie, diritti e onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore in forza di una sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 158/2024, chiedeva l’ottemperanza del giudicato ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. La sentenza azionata condannava la Regione Basilicata al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, incluse le spese di lite liquidate in favore del difensore. Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione in data 30/8/2024 ed era divenuto irrevocabile. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di legge, il debitore non aveva dato corso al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e la tempestività dell’azione. Il ricorso risultava proposto entro i termini di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e all’art. 87, co. 2, lett. d) e 3, cod. proc. amm., nonché dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo avvenuta in data 30/8/2024.
Nel merito, il giudice ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che l’inerzia dell’ente configurasse una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Ha precisato che l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, citando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. In assenza di tale prova, andava dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, con pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
Il Tribunale ha ordinato l’adempimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, ove anteriore, nominando per il caso di ulteriore inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Potenza o di un funzionario delegato. Il compenso per l’eventuale attività commissariale, liquidato in euro 300,00, è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
La Regione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato. Sul punto, il Collegio ha precisato che la liquidazione ha natura omnicomprensiva e include le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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