Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti: no agli interessi ex art. 112 c.p.a. se già riconosciuti dal titolo (TAR Molise n. 126 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Qualora la sentenza da ottemperare abbia già riconosciuto la debenza degli interessi o della rivalutazione sulla sorte capitale, non può trovare accoglimento un’ulteriore domanda di condanna al pagamento degli interessi ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di statuizione già assorbita nel titolo esecutivo giudiziale. Diversamente, gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali, non previsti dal titolo, maturano solo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, momento in cui si perfeziona l’accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, sezione lavoro, che aveva riconosciuto a una docente precaria il diritto alla c.d. carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Passata in giudicato la sentenza e notificato il titolo all’Amministrazione, la docente e il difensore proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, la condanna al pagamento degli interessi ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e le penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, il Ministero aveva accreditato alla docente la somma di € 1.000,00, senza corrispondere alcun interesse e senza rifondere le spese processuali al difensore antistatario. Ha pertanto dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., residuando l’interesse alla decisione sulle sole statuizioni accessorie rimaste ineseguite.
Il Collegio ha quindi accertato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, valorizzando la novella dell’art. 475 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, che dal 28 febbraio 2023 non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di copia conforme all’originale, come avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni residuate nel termine di 40 giorni, nominando fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Non ha invece ravvisato i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., stante la nomina del commissario quale strumento idoneo a fronteggiare l’eventuale inadempimento.
Quanto alle domande accessorie, la Corte ha rigettato la richiesta di interessi avanzata dalla docente, poiché la sentenza ottemperanda aveva già riconosciuto la debenza degli interessi o della rivalutazione sulla sorte capitale. Ha invece accolto la domanda del difensore antistatario, riconoscendo gli interessi legali sulle spese processuali liquidate nel giudizio civile, maturati solo dal passaggio in giudicato del titolo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.. Ha infine escluso l’ulteriore rivalutazione monetaria per i debiti di valuta, salva la prova del maggior danno.
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Nota della Redazione
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