Inammissibile il ricorso pensionistico privo dei requisiti dell’art. 152 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 499 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in materia pensionistica è inammissibile quando non contenga la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti, la specificazione degli elementi di diritto e l’indicazione specifica dei mezzi di prova, ai sensi dell’art. 152, lett. c), d), e), f), c.g.c. L’art. 153 c.g.c. sanziona con l’inammissibilità la mancanza di tali requisiti. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto senza la prova dell’avvenuta previa proposizione della domanda in via amministrativa. La declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva personalmente ricorso a questa Corte chiedendo genericamente la rivalutazione della pensione, assumendo di avere conosciuto dal giornale i propri diritti. L’INPS, costituendosi, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre alla decadenza e alla prescrizione del credito.
Deceduto il ricorrente, gli eredi si costituivano a mezzo di procuratore e reiteravano le originarie richieste. L’INPS riproponeva l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo. Il giudizio passava in decisione all’udienza del 30 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto personalmente dal de cuius, richiamando gli artt. 152 e 153 c.g.c. La norma processuale contabile pretende che il ricorso contenga la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda.
Il ricorso deve inoltre indicare in modo specifico i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, in particolare i documenti offerti in comunicazione, e la formulazione delle conclusioni. Si tratta dei requisiti elencati nell’art. 152, lett. c), d), e), f), c.g.c., la cui mancanza è espressamente sanzionata dall’art. 153 c.g.c. con l’inammissibilità.
Nel caso concreto, oltre alla dedotta carenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell’art. 152 c.g.c., il Collegio ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità. Difetta, infatti, la prova dell’avvenuta previa proposizione della domanda in via amministrativa, condizione necessaria per l’accesso alla giurisdizione contabile in materia pensionistica.
La decisione riposa su ragioni di natura esclusivamente processuale. Da ciò deriva la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza alcun esame nel merito della pretesa sostanziale alla rivalutazione pensionistica.
Nota della Redazione
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