Inammissibile il ricorso depositato via PEC senza firma digitale del difensore (Cass. pen. Sez. II n. 11593 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore della disciplina transitoria dettata dall’art. 87-bis, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’impugnazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore. Il successivo comma 7 sanziona con l’inammissibilità il ricorso depositato senza firma digitale, e il comma 8 ne demanda la declaratoria al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche d’ufficio. La causa di inammissibilità non è soggetta a sanatoria e, avendo natura sostanziale e non processuale, va rilevata pure in sede di legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Il difetto di sottoscrizione digitale non si confonde con le ipotesi di nullità del ricorso ordinariamente previste, ma integra una causa autonoma di inammissibilità.

Il Fatto

Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Tribunale di Roma rigettava le richieste di riesame avanzate nell’interesse di due indagati avverso il provvedimento con cui era stata loro applicata la custodia in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso quel rigetto entrambi proponevano distinti ricorsi per cassazione, affidati a motivi con i quali si deduceva la sopravvenuta inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per mancata trasmissione al tribunale dei supporti informatici contenenti le videoriprese, e la carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria.

Il procedimento è stato trattato in forma scritta, non essendo stata presentata alcuna tempestiva richiesta di discussione ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta innanzitutto una questione di ammissibilità di carattere preliminare, che assorbe l’esame dei motivi del primo ricorrente. Il ricorso era stato trasmesso a mezzo PEC senza sottoscrizione digitale del difensore. La disciplina transitoria applicabile, dettata dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, al comma 3 impone che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento della DGSIA e contenga la specifica indicazione degli allegati. Il comma 7 prevede espressamente che l’impugnazione è inammissibile quando l’atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore.

Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce che hanno già applicato la disposizione, sia nella vigenza del regime ordinario (Sez. 6 n. 15672 del 13.03.2024; Sez. 4 n. 48545 del 25.10.2023) sia nel vigore della disciplina emergenziale pandemica (Sez. 3 n. 29322 del 20.06.2024). Poiché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria, la declaratoria va emessa in questa sede in ragione dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

Quanto al secondo ricorso, il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la risalente pronuncia a Sezioni Unite n. 21 del 20.11.1996, secondo cui la perdita di efficacia del provvedimento cautelare consegue solo al mancato invio di tutti gli atti già trasmessi al G.i.p. con la richiesta della misura, non alla trasmissione parziale. Nella specie, inoltre, il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate per l’applicazione della misura (Sez. 4 n. 18807 del 23.03.2017). Il richiamo dell’ordinanza all’archivio digitale ex art. 268, comma 4, cod. proc. pen. è ritenuto non pertinente, perché vi sono custodite le intercettazioni e non i filmati, di carattere meramente documentale; la difesa, peraltro, non aveva chiesto di visionarli.

Il secondo motivo è giudicato generico per difetto di specificità estrinseca, requisito esigibile anche in sede cautelare in forza dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale aveva valorizzato plurimi elementi — dichiarazioni spontanee, tabulati, videoriprese, accertamenti sulla proprietà dell’autovettura, sopralluoghi preliminari e la consegna del passamontagna — che il ricorrente non ha efficacemente contestato. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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