Improcedibile il ricorso per pensione privilegiata se manca la prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 107 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella giurisdizione contabile, l’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. impone al ricorrente di depositare presso la Segreteria le prove dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il deposito nel termine assegnato è condizione di procedibilità del giudizio, perché la notificazione è il presupposto dell’instaurazione del contraddittorio. Il suo omissione, unitamente alla mancata costituzione della parte convenuta, determina l’inesistenza della notifica e, quindi, la mancata instaurazione del contraddittorio. Ne consegue la improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte durante l’attività lavorativa, con istanza del 6 dicembre 2017. Ha quindi agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, domandando la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorso, depositato il 18 dicembre 2024, è stato assegnato all’udienza del 12 maggio 2025 con decreto di fissazione. All’udienza non è comparso nessuno, né per il ricorrente né per le amministrazioni convenute, rimaste non costituite. La causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che il ricorrente non ha depositato, nel termine stabilito dall’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., la prova dell’avvenuta notificazione alle amministrazioni del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Ricorso e decreto, dunque, non risultano essere stati notificati ai convenuti.
La disciplina applicata è chiara. L’art. 155, terzo comma, c.g.c. onera il ricorrente della notifica all’amministrazione del ricorso depositato in Segreteria e del decreto di fissazione d’udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso. Il successivo comma 5 bis aggiunge l’obbligo di depositare le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
L’adempimento non è una formalità interna. La notificazione è il veicolo con cui si instaura il contraddittorio e si porta a conoscenza della parte convenuta l’esistenza del giudizio. Il relativo onere documentale è funzionale a consentire al giudice di verificare che quel collegamento si sia effettivamente realizzato.
Nel caso esaminato mancano entrambi i presupposti: l’omesso deposito della prova della notifica e la mancata costituzione delle amministrazioni convenute. La Corte ne ha tratto l’inesistenza della notifica, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio. Da qui la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Il giudice non è sceso nel merito della domanda previdenziale, restando assorbita ogni valutazione sul diritto alla pensione privilegiata. Non essendovi costituzione della parte convenuta e trattandosi di pronuncia in rito, le spese sono state lasciate nulle ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
Nota della Redazione
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