Pensione privilegiata: decorrenza dalla domanda che allega la sentenza del TAR (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 38 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il diritto al trattamento decorre, ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973, dal primo giorno del mese successivo alla domanda con cui il pensionato allega all’ente previdenziale la sentenza del giudice amministrativo che ha accertato la dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità. L’accertamento contenuto in tale sentenza, divenuta irrevocabile, fa stato anche ai fini della concessione della pensione privilegiata, per l’unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Non si verifica la decadenza di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 quando il dipendente abbia presentato, prima della cessazione dal servizio, le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità e sia intervenuta una constatazione, ancorché negativa, sulla loro dipendenza. Il diritto alla pensione privilegiata non ha natura accessoria rispetto al diritto a pensione e non è, quindi, soggetto alla prescrizione decennale che si assume maturata sul diritto principale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza, agiva davanti alla Corte dei conti per l’annullamento del provvedimento con cui l’I.N.P.S., il 6.8.2024, aveva respinto la domanda di pensione privilegiata. Chiedeva il riconoscimento del diritto in adempimento della sentenza del TAR Molise n. 592/2009, con gli arretrati dal 2010 e gli accessori, oltre all’equo indennizzo per le patologie 3, 4 e 5.
Nel 2010, all’atto del collocamento in congedo, il ricorrente aveva chiesto la pensione privilegiata al Ministero dell’Interno in modo generico e all’INPDAP per le sole prime due infermità. La sentenza amministrativa, impugnata dal Ministero e divenuta definitiva per la perenzione dell’appello nel 2015, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di tutte e cinque le patologie, ascrivendole per cumulo alla 7^ cat. Tab. A. Solo il 14.12.2022, tramite il patronato, il pensionato aveva chiesto la liquidazione allegando quella sentenza. Di qui il rigetto dell’Istituto e il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile accerta anzitutto che la prima e unica domanda utile è quella del 14.12.2022, con cui il pensionato ha allegato la sentenza del TAR e ha messo l’ente previdenziale nella condizione di conoscere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per tutte e cinque le infermità, unitariamente considerate per cumulo ai fini dell’ascrivibilità a categoria.
Sul versante della decadenza, la Corte richiama la giurisprudenza contabile, e in particolare Sezione giur. Puglia n. 571/2018 e SS.RR. n. 8/2001/QM: ai fini dell’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 è sufficiente una constatazione, ancorché negativa, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio, effettuata da organi tecnici medico-legali. Nel caso di specie le domande risalgono a epoca anteriore alla cessazione dal servizio e su di esse il Ministero si era pronunciato con decreto del 2007, riconoscendo solo le prime due patologie: nessuna decadenza è quindi intervenuta.
Quanto alla prescrizione, il giudice respinge la tesi dell’Istituto sulla natura accessoria del diritto alla pensione privilegiata rispetto al diritto principale. La pensione privilegiata ha natura previdenziale e, in senso lato, risarcitoria, essendo collegata al riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio e finalizzata a tutelare il lavoratore dal rischio di riduzione della capacità lavorativa.
Sulla decorrenza, la Corte osserva che è stato il comportamento del pensionato a delimitare l’oggetto della domanda amministrativa del 2010 alle sole prime due patologie, senza comunicare all’Istituto la sentenza del TAR. Il diniego del 2014 appare perciò giustificato. Solo con la domanda del 14.12.2022 l’istante ha rivendicato il beneficio anche per le infermità 3, 4 e 5, con l’allegazione della pronuncia amministrativa.
Ne segue l’accoglimento parziale: il diritto alla pensione privilegiata di 7^ cat. Tab. A decorre dal 1°.1.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla scadenza di ciascun rateo fino all’effettivo pagamento. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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