Conto irregolare senza addebito per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 50 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’irregolarità della gestione non comporta automaticamente l’addebito a carico dell’agente contabile. Quando le difformità tra conto giudiziale e contabilità inventariale derivano dall’assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria e dalla scarsa efficienza del sistema informatico, tali irregolarità non sono imputabili al contabile. Il conto va pertanto dichiarato irregolare, senza ammanco, non essendo configurabile alcuna responsabilità per la mancata corrispondenza tra scritture contabili e movimenti di magazzino. La dichiarazione di irregolarità del conto non equivale, di per sé, ad accertamento di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del magazzino farmaceutico centrale di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2016. L’agente contabile, addetta alla gestione di farmaci e dispositivi medici, veniva convenuta in giudizio a seguito della relazione istruttoria che aveva rilevato la non conformità del conto giudiziale rispetto alla contabilità inventariale dell’Ente.

Il magistrato istruttore rappresentava difformità tra gli importi di carico e scarico dei farmaci e dei dispositivi medici risultanti dal giornale di magazzino e quelli del conto giudiziale, nonché la mancata prova documentale dell’avvenuta consegna dei beni ai destinatari. L’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l’estinzione del giudizio e la prescrizione dell’azione, contestando nel merito le irregolarità e chiedendo consulenza tecnica e prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla relazione istruttoria, che ha ampiamente dimostrato l’irregolarità della gestione. Le contestazioni afferiscono principalmente alla gestione dei farmaci e alla impossibilità di ricostruire con certezza la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consegnato ai reparti e alle farmacie territoriali.

Il passaggio dirimente riguarda però l’imputabilità delle irregolarità. Dalla relazione emerge una assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria, destinata a incidere sulla corretta gestione del magazzino. La Corte rileva come tale carenza normativa si rifletta, per converso, sulla stessa impossibilità di addebito nei confronti dell’agente contabile.

Il sistema informativo aziendale non consentiva, secondo quanto rappresentato dalla direzione sanitaria, l’apposizione della firma per accettazione dei beni consegnati, né la firma digitale sui buoni di consegna o scarico. L’agente contabile non poteva dunque imporre prassi non previste dagli applicativi in uso, né decidere autonomamente le modalità di consegna dei beni.

Sul punto delle differenze di valore, la difesa aveva chiarito che il valore registrato nella richiesta di scarico può differire da quello risultante dal conto giudiziale per effetto della rivalorizzazione di fine anno. La Corte non entra nel dettaglio delle singole contestazioni, ritenendo assorbente il profilo della non imputabilità.

Il Collegio richiama le precedenti pronunce della Sezione rese nei confronti di altri agenti contabili, segnatamente le sentenze nn. 40/2025, 41/2025 e 43/2025, oltre alla sentenza n. 167/2025, utilizzate anche a fini motivazionali. Su queste basi, le irregolarità riscontrate sono imputate alla generale assenza di regolamentazione interna e alla scarsa efficienza del sistema informatico, non all’agente contabile.

Il conto va pertanto dichiarato irregolare, senza ammanco. La sostanziale non imputabilità delle irregolarità al contabile giustifica infine la compensazione delle spese, con pronuncia di nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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