Il controllo successivo di legittimità sui decreti post-emergenziali del Ministero della salute (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 14 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità sugli atti del Governo ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 non condiziona l’efficacia dell’atto e si estende a tutti i profili di non conformità a legge emergenti dagli atti, e non solo alle osservazioni dell’Ufficio centrale di bilancio. Esso verte sulla correttezza dell’esercizio del potere dirigenziale di dare corso al pagamento nonostante il dissenso contabile, investendo la congruità dell’istruttoria, la coerenza tra spesa e fabbisogno e l’adeguatezza della programmazione. La regolarità della rendicontazione europea o l’esito di altri controlli non ha efficacia preclusiva. La proroga tecnica è legittima solo nel tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento e non può trasformarsi in modulo gestionale ordinario, sicché la sua reiterazione per oltre due anni, in assenza di una gara mai avviata e per materiali in larga parte inutilizzabili, è ostativa all’ammissione al visto.

Il Fatto

La Sezione centrale del controllo di legittimità ha scrutinato dieci decreti dirigenziali del Ministero della salute, trasmessi per il controllo successivo ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011, per un totale di oltre cinquecento milioni di euro. Cinque atti riguardavano pagamenti a favore di una primaria società farmaceutica per forniture di vaccini anti-Covid-19, eseguite in attuazione del Purchase Agreement SANTE/2021/03/020 stipulato in sede europea. Gli altri cinque concernevano corrispettivi dovuti a una società di logistica, poi succedutasi ad altra, per servizi di stoccaggio, custodia e trasporto di vaccini e dispositivi di protezione individuale.

Gli atti si collocavano a valle della complessa sequenza negoziale originatasi nel regime emergenziale ex art. 122 d.l. n. 18/2020, gestita prima dal Commissario straordinario e poi dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale, sottratta al controllo preventivo. Il Ministero era subentrato ex lege dal 1° luglio 2023, ereditando contratti e materiali, in un contesto di riorganizzazione interna e di tardiva istituzione del capitolo di spesa. L’Ufficio di controllo aveva formulato osservazioni istruttorie non ritenute superate dalle risposte dell’Amministrazione, sicché gli atti erano stati deferiti all’esame del Collegio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente distinto il controllo successivo di legittimità dal controllo preventivo e da quello sulla gestione, chiarendo che il sindacato non resta circoscritto alle osservazioni dell’organo di ragioneria ma si estende alla legalità finanziaria e alla sana gestione, tanto più in presenza di atti seriali di rilevante impatto finanziario. Ha quindi escluso che la dedotta regolarità della rendicontazione europea o l’esito positivo di altri controlli della Commissione e della Corte dei conti europea potessero assumere efficacia assorbente o preclusiva, operando tali verifiche secondo parametri diversi da quelli propri del controllo demandato alla Corte dei conti nazionale.

Quanto ai cinque decreti per l’acquisto di vaccini, il Collegio ha rilevato che le criticità sul rapporto tra fabbisogno, scorte e contenimento della spesa attenevano a profili di istruttoria e programmazione, non di consistenza tale da impedire il visto. Gli obblighi di acquisto derivavano da un vincolo negoziale perfezionato in sede europea e tuttora efficace sino al 31 dicembre 2026, essendo già stata esercitata nel 2023 la facoltà di rimodulazione onerosa prevista dall’Amendment n. 5. La mancata traduzione degli atti modificativi non assumeva rilievo dirimente, pur costituendo profilo di criticità amministrativa, vertendo il controllo su pagamenti per forniture già consegnate e fatturate.

Anche i due decreti per i servizi logistici resi nel corso del 2024 sono stati ammessi al visto, seppure con riserve. La Corte ha riconosciuto che, per il periodo immediatamente successivo al subentro ministeriale, sussistevano elementi obiettivi idonei a giustificare in via eccezionale e transitoria la prosecuzione del servizio, per evitare un’interruzione repentina della custodia dei materiali, in assenza di soluzioni alternative tecnicamente praticabili nell’immediatezza.

Diverso giudizio è stato espresso per gli ultimi tre decreti, relativi al 2025. Alla luce della deliberazione ANAC n. 150 del 2025 e dei principi di cui agli artt. 21, 30 e 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, in continuità con gli artt. 37, 50, 71 e 73 d.lgs. n. 36/2023, la prosecuzione del rapporto non era più riconducibile alla proroga tecnica, presupponendo questa una dilazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una gara mai avviata. La reiterazione per oltre due anni, il difetto di programmazione e l’inutilizzabilità della gran parte del materiale custodito rendevano la proroga un modulo gestionale ordinario, non sanabile dalla riduzione dei corrispettivi né dal parere non vincolante dell’Avvocatura generale dello Stato. Il Collegio ha pertanto ricusato il visto per i tre decreti, restituendoli all’Amministrazione per i conseguenti riconoscimenti di debito e la comunicazione alla Procura contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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