Spese di lite e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 58 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere, dichiarata per intervenuta satisfazione della pretesa, non preclude la condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite. Quando l’esecuzione del diritto accertato avviene solo in epoca successiva al deposito del ricorso, si configura la soccombenza virtuale, che giustifica la condanna alle spese a favore della parte ricorrente. La regola processuale trova applicazione anche se l’Istituto ha dapprima chiesto la compensazione. Le spese sono liquidate con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario che l’abbia espressamente richiesta.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della propria pensione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, allegando un decreto di riliquidazione e annunciando il pagamento degli arretrati e degli interessi con il rateo di febbraio 2026.
Con ordinanza è stato disposto un rinvio per verificare l’esattezza degli importi. Parte ricorrente ha poi confermato di aver ricevuto quanto dovuto con il cedolino di febbraio 2026, aderendo alla cessazione ma chiedendo la condanna dell’INPS alle spese per soccombenza virtuale, da distrarre in favore del procuratore. L’INPS ha insistito per la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che dagli atti versati in giudizio e per concorde dichiarazione delle parti sussistono i presupposti per l’effettiva cessazione della materia del contendere. Il thema decidendum si è quindi spostato sul regime delle spese di lite.
Sul punto la Corte ha osservato che l’esecuzione satisfattiva dell’INPS è intervenuta solo a seguito del ricorso introduttivo. Il riconoscimento della pretesa della ricorrente, dunque, non è frutto di spontanea correttezza dell’Istituto, ma dell’iniziativa giudiziale della parte.
Da qui l’applicazione del principio di soccombenza virtuale: la condanna alle spese prescinde dalla pronuncia di merito e si fonda sulla necessità del processo per ottenere ciò che l’Istituto avrebbe dovuto riconoscere prima. L’INPS è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
La liquidazione è stata disposta con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario che l’ha espressamente richiesta. La decisione è stata assunta con dispositivo letto in camera di consiglio ex art. 167, comma 1, c.g.c.
Nota della Redazione
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