Retribuzione di risultato esclusa dalla quota A della pensione retributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 135 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile riferita all’ultimo anno di servizio, utile per il calcolo della quota A della pensione retributiva, deve applicarsi il criterio della competenza, dovendo la retribuzione corrispondere all’attività effettivamente espletata nell’esercizio di riferimento. Gli emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ma maturati in epoca antecedente, seppur imputati all’ultimo anno secondo il criterio di cassa per esigenze contabili, non possono essere inclusi nella quota A. La retribuzione di risultato, in quanto volta a remunerare l’attività del dirigente a condizione del raggiungimento di obiettivi valutati da appositi organi e subordinata alla disponibilità di risorse nei fondi, ha carattere meramente eventuale e non soddisfa i requisiti di fissità e continuità previsti dall’art. 15 della legge n. 1077/1959, essendo correttamente collocata tra gli elementi accessori della retribuzione e rilevando solo ai fini del calcolo della quota B, come retribuzione media.
Il Fatto
Un ex dirigente del Comune di Foggia, titolare di pensione diretta di anzianità liquidata con sistema interamente retributivo dal 1° gennaio 2012, impugnava la determinazione dell’importo pensionistico. L’ex datore di lavoro, dopo la cessazione del rapporto, aveva versato somme per incarichi ad interim svolti nel periodo 2004-2006 (€ 12.305,41) e per retribuzione di risultato relativa agli anni 2010 e 2011 (rispettivamente € 2.835,24 ed € 4.919,97), imputandole all’anno 2011 secondo il principio di cassa. Il ricorrente sosteneva che la retribuzione pensionabile alla cessazione dovesse essere pari a € 107.504,00, includendo tali voci nel calcolo della quota A.
L’I.N.P.S. eccepiva il difetto di giurisdizione per la domanda relativa al TFS, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e contestava nel merito la fondatezza della pretesa. Il Tribunale di Foggia, originariamente adito, declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, in composizione monocratica, ha preliminarmente distinto la domanda relativa alla rideterminazione del TFS, per la quale è stato sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, da quella relativa alla rideterminazione del trattamento pensionistico, per la quale ha dichiarato la propria giurisdizione.
Ricostruito il contesto documentale, il giudice contabile ha osservato che l’importo di € 85.870,53, indicato come retribuzione pensionabile alla cessazione, corrispondeva alle voci fisse e continuative (€ 79.385,42) e alla tredicesima mensilità (€ 6.485,11) risultanti dal Mod. PA04 trasmesso dal Comune. La relazione illustrativa dell’ente civico ha poi precisato che, nell’anno 2011, erano state corrisposte somme per € 101.235,26, comprensive anche di arretrati per anni precedenti, cui erano stati aggiunti, per esigenze meramente contabili di armonizzazione del flusso contributivo, gli emolumenti erogati dopo la cessazione del rapporto.
Quanto a tali ultimi emolumenti, la Corte ha ritenuto assorbente la circostanza che fossero maturati in epoca antecedente l’ultimo anno di lavoro: imputati al 2011 per ragioni meramente figurative, non possono essere utilizzati per il calcolo della quota A, operando il criterio della competenza e non quello di cassa. Diversamente ragionando, il calcolo della pensione sarebbe condizionato dalla tempistica di erogazione delle voci retributive, piuttosto che dal dato reale della maturazione del diritto.
Quanto alla retribuzione di risultato per l’anno 2011, pari a € 4.919,97, il giudice ha richiamato l’art. 15 della legge n. 1077/1959, che per le pensioni a carico della ex Cassa per i dipendenti degli enti locali qualifica come retribuzione annua contributiva gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno. Tale emolumento, essendo subordinato al raggiungimento di obiettivi e alla disponibilità di risorse nei fondi, ha carattere meramente eventuale e non soddisfa i requisiti di fissità e continuità: correttamente collocato tra gli accessori, rileva solo ai fini della quota B, come retribuzione media.
In definitiva, la Corte ha ritenuto che l’I.N.P.S. avesse correttamente utilizzato, per il calcolo della quota A, la retribuzione di € 85.870,53, rigettando la domanda di riliquidazione della pensione, con riserva sulle spese all’esito della definizione del regolamento di giurisdizione sul TFS.
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Nota della Redazione
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