Presunzione dipendenza da fatto di guerra e prova documentale morte dante causa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 126 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, la presunzione di dipendenza assoluta dall’evento bellico di cui all’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 915/1978 trova applicazione quando dal complessivo esame di molteplici e concorrenti elementi probatori possa individuarsi il decesso per lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da scoppio di ordigni bellici provocati da terzi. Tale presunzione risponde a una ratio di favor per il ricorrente, imponendo una prudente valutazione fondata su attenta disamina logica e giuridica di ciascuna acquisizione. Gli atti di notorietà, pur non costituendo prova legale dei fatti dichiarati, devono essere valutati unitamente all’intero compendio documentale, ivi comprese le pubblicazioni storiografiche di terzi e i riconoscimenti amministrativi della qualifica di orfano di guerra. La morte per causa di guerra costituisce condizione necessaria del diritto dell’orfano maggiorenne alla pensione indiretta di guerra, insieme al requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e al requisito reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, orfano maggiorenne di madre deceduta nel 1943 a causa di un bombardamento, ha chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità, Tabella G, in qualità di soggetto inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, ritenendo non sufficientemente provata la morte del dante causa per fatti di guerra.
Avverso la sentenza territoriale l’interessato ha proposto appello, lamentando violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost. e 131 c.p.c., nonché degli artt. 6, 8, 9, 45, 70 e 71 d.P.R. n. 915/1978 e dell’art. 15 legge n. 656/1986. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame, in quanto involgente questioni di fatto precluse in appello, e nel merito l’infondatezza delle pretese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha affrontato il limite dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza della morte da causa di guerra. Poiché l’appellante aveva prospettato errori di diritto nell’applicazione della normativa di riferimento, il gravame è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 8 d.P.R. n. 915/1978, che prevede il trattamento di guerra quale atto risarcitorio e di solidarietà dello Stato verso le vittime, e ha richiamato la Corte cost. sent. n. 561/1987 sull’estrinsecazione del principio solidaristico. Il combinato disposto degli artt. 44 e 45 subordina la pensione indiretta del figlio maggiorenne alla morte del dante causa per causa di guerra, al requisito sanitario e a quello reddituale, questi ultimi non contestati.
Il passaggio centrale riguarda la presunzione normativa dell’art. 8, comma 4, che il Collegio ha ritenuto applicabile alla fattispecie seguendo le SS.RR. sent. n. 10/QM/2000. Secondo la Sezione, la presunzione opera quando molteplici e concorrenti elementi probatori, valutati con prudente apprezzamento, consentano di individuare il decesso per lesioni belliche, tenuto conto delle obiettive difficoltà di ricostruzione a distanza di molti anni.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto comprovata la morte per causa di guerra sulla base di plurime acquisizioni: la dichiarazione sostitutiva del 1945 vistata dal Commissario Prefettizio e dal Prefetto; l’atto di notorietà del 1986 ricevuto dal Sindaco, con quattro testimoni in grado di riferire sugli eventi del 1943; la conferma del 1972 basata su ulteriore atto di notorietà del 1971. Ha richiamato sul punto la Sez. I App. sent. n. 349/2021, secondo cui gli atti notori, pur privi di valore di prova legale, vanno esaminati nelle circostanze addotte.
La Sezione ha inoltre valorizzato elementi non considerati in prime cure, come la pubblicazione storiografica del 2014, redatta da terzi, che individua la madre dell’appellante tra le vittime civili dei bombardamenti, e la qualifica di orfano di guerra attestata dal Comune e dall’Opera nazionale per gli orfani di guerra. Non dirimente è stato ritenuto l’esito negativo delle ricerche dei Carabinieri, per il notevole lasso temporale intercorso. L’appello è stato quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e spese compensate.
Nota della Redazione
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