Ricorso pensionistico inammissibile senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 146 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni civili, il ricorso innanzi alla Corte dei conti è inammissibile quando la pretesa pensionistica non sia stata preventivamente sottoposta all’amministrazione mediante una domanda amministrativa, ai sensi dell’art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. La condizione di ammissibilità postula non solo l’esistenza della previa domanda, ma anche un’esatta coincidenza tra la domanda avanzata in sede amministrativa e quella proposta in sede giurisdizionale, sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi. È precluso al giudice contabile, pur giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all’amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti pensionistici non ancora trasfusi nel provvedimento impugnato, anche implicito. La previsione assolve a una funzione deflattiva e rende attuale l’interesse ad agire solo a seguito dell’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex docenti laureati statali di scuola secondaria in quiescenza, hanno agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione delle differenze conseguenti alla maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità maturata nel triennio 1991-1993). Fondamento della pretesa era la sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51 della legge n. 388/2000, nella parte in cui aveva limitato i benefici RIA alle anzianità maturate entro il 31.12.1990.

Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell’istruzione e del merito, contestando il ricorso, e l’INPS, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità delle domande per assenza di una efficace e utile diffida. La causa è stata discussa all’udienza del 9 maggio 2025 e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’INPS, incentrata sulla violazione dell’art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. La norma dichiara inammissibili i ricorsi pensionistici “quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

La difesa attorea ha allegato e provato che una sola ricorrente, prima del deposito del ricorso, ha trasmesso via PEC al Ministero un’istanza di riconoscimento RIA. Per gli altri ricorrenti nulla è stato provato né allegato, circostanza confermata dal procuratore di parte all’udienza di discussione. Quanto all’istanza della ricorrente, il giudice rileva che essa non riguardava la riliquidazione della pensione, ma la quantificazione e il riconoscimento di un credito giuslavoristico relativo al rapporto di lavoro, per il quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso introduttivo, invece, ha a oggetto la riliquidazione della pensione.

Ne deriva, secondo la Corte, che per la posizione della ricorrente la domanda amministrativa e quella giudiziale presentano un petitum diverso, mentre per gli altri manca del tutto la prova della domanda amministrativa. Tali circostanze integrano la violazione della norma processuale, perché la condizione della previa decisione amministrativa presuppone, logicamente e giuridicamente, che vi sia una previa domanda e che vi sia esatta coincidenza tra domanda amministrativa e domanda giudiziale, sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi.

La Corte richiama la ratio della disciplina: è precluso al giudice contabile, anche se giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all’amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi nel provvedimento impugnato, anche implicito, altrimenti sarebbe eluso il rispetto della condizione di ammissibilità prevista dall’art. 153 c.g.c. e, prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, dall’art. 71, lett. b), del R.D. 1038/1933. La previsione ha evidente scopo deflattivo e mira a evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima che l’amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del diritto alla prestazione pretesa; solo il provvedimento di reiezione, esplicito o implicito, forma l’interesse ad agire.

In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile per assenza della previa domanda amministrativa, con preclusione dell’esame di ogni ulteriore questione di merito. Le spese di lite sono compensate integralmente ex art. 31, co. 3, c.g.c., mentre nulla è dovuto per le spese di giustizia in ragione della gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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