Parere positivo sull’acquisizione di partecipazione societaria per servizio in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 289 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie, dirette o indirette, da parte degli enti locali sono soggette al controllo della Corte dei conti, che verifica la conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP. Il sindacato contabile non si sostituisce alla discrezionalità amministrativa, ma accerta l’adeguatezza dell’istruttoria e la completezza degli oneri motivazionali su convenienza economica, sostenibilità finanziaria e comparazione dei modelli di gestione. Il vincolo tipologico e quello finalistico risultano rispettati quando la partecipazione è preordinata a un servizio di interesse generale e la società svolge attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’ente. In presenza di offerta maggiormente performante e di un’analisi di mercato condotta secondo metodologia S.W.O.T., il parere è positivo.
Il Fatto
Il Comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisizione di una partecipazione societaria in una società a capitale interamente pubblico e l’affidamento in house providing del servizio integrato di igiene ambientale per dieci anni.
Il servizio era in precedenza gestito in forma associata tramite una comunità montana, con contratto di servizio in scadenza al 31 dicembre 2025. L’ente ha quindi avviato l’istruttoria per la scelta del modello gestorio, acquisendo la relazione tecnica, il piano economico finanziario asseverato, lo statuto societario, lo schema di contratto di servizio e il parere del revisore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che il controllo affidato alla Corte dei conti consiste nella verifica della conformità dell’atto deliberativo ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP, richiamando le Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.
Sul vincolo tipologico l’atto è giudicato conforme, trattandosi di acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica già esistente. Sul vincolo finalistico ex art. 4 TUSP la Corte prende atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale: la delibera e la relazione richiamano l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza che qualifica il servizio di igiene urbana come servizio pubblico locale di rilevanza economica.
Quanto ai requisiti dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, il Collegio verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’operazione. L’istruttoria ha esaminato i risultati delle gestioni in essere, i dati sui costi di gestione e investimento, i proventi da tariffa, l’assetto patrimoniale, il personale e l’indebitamento. La comparazione tra modelli gestori è stata condotta con metodologia S.W.O.T., già validata dalla giurisprudenza contabile e amministrativa.
Il costo proposto dalla società per il primo anno di affidamento risulta inferiore sia al consuntivo dell’anno precedente sia al preventivo in corso, mentre l’offerta del gestore uscente è sensibilmente più elevata. L’esborso per l’acquisto delle quote è contenuto. Sotto il profilo soggettivo e oggettivo l’analisi è ritenuta adeguata e completa, con parere del revisore e consultazione pubblica effettuata prima dell’adozione.
La Sezione conferma infine la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con le norme dei trattati europei in materia di servizi di interesse economico generale, richiamando la giurisprudenza Altmark. Esprime pertanto parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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