Ricorso pensionistico infondato ab origine e spese di lite (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 128 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dopo che l’amministrazione ha già integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente è infondato ab origine e non consente la declaratoria di cessata materia del contendere, che presuppone la sopravvenuta soddisfazione della pretesa rispetto a un ricorso originariamente fondato. In tale ipotesi il ricorso va rigettato e il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite. La buona fede addotta a sostegno di una deroga alla regola della soccombenza non rileva quando il ricorrente avrebbe potuto verificare, prima di agire, il titolo degli arretrati già riconosciuti. La liquidazione delle spese può tuttavia essere contenuta in ragione del comportamento dell’ente che, prima del giudizio, non ha agevolato la comprensione del cedolino.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, per adeguarlo alle percentuali indicate dalla giurisprudenza e recepite dall’INPS con la circolare n. 107 del 14/7/2021. L’INPS si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.

Con memoria successiva il ricorrente ha esposto di non aver ricevuto la determina di ricalcolo e di aver ritenuto che gli incrementi risultanti dal cedolino non fossero imputabili all’adeguamento operato in applicazione della circolare. Ha quindi riformulato le conclusioni, insistendo in via principale per la condanna dell’INPS alle spese in virtù della soccombenza virtuale e, in via subordinata, per la compensazione ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che la materia del contendere non sussisteva già al momento della proposizione del ricorso. Dalla documentazione prodotta dall’INPS emerge che l’adeguamento del trattamento pensionistico invocato dal ricorrente era stato applicato sin dal 2 novembre 2023, dunque ben prima del deposito del ricorso, avvenuto il 23 gennaio 2025.

Su questo punto il ricorrente non contesta la correttezza del ricalcolo. Nella memoria del 5 settembre 2025 si limita a rappresentare di non aver compreso, dalla lettura del cedolino, che l’INPS aveva già provveduto, e di aver diffidato l’ente in data 10 settembre 2024.

Da qui la qualificazione decisiva: il ricorso era infondato sin dal momento della sua proposizione. Non ricorrono quindi i presupposti della cessata materia del contendere, che presuppone una pretesa originariamente fondata e successivamente soddisfatta. Conseguentemente, anche le conclusioni riformulate con la memoria del 5 settembre 2025 vanno rigettate nel merito.

Quanto alle spese, il Giudice esclude che la buona fede invocata dal ricorrente possa giustificare una deroga alla regola della soccombenza, e ne nega comunque la sussistenza: prima di diffidare l’INPS a compiere un’attività già tempestivamente svolta, il ricorrente aveva l’onere di verificare il titolo degli arretrati riconosciuti con il cedolino del 2 novembre 2023. La domanda dell’INPS di condanna alle spese è pertanto accolta.

La quantificazione, tuttavia, non prescinde dal comportamento dell’ente che, prima dell’instaurazione del giudizio, non ha agevolato la comprensione di un cedolino di per sé di non agevole lettura. Le spese sono liquidate in € 200,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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