Parziale adeguatezza dei controlli interni della Provincia (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 203 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, assolve alla funzione di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, la regolarità e la trasparenza della gestione e il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Il Presidente della Provincia redige la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo, che ne verifica l’adeguatezza anche mediante attività istruttoria. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e formula raccomandazioni volte a superare le criticità rilevate. L’inadeguatezza o l’assenza dei controlli può fondare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie agli amministratori locali da parte delle Sezioni giurisdizionali.
Il Fatto
Il Presidente della Provincia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, mediante l’applicativo LimeFIT. L’esercizio 2021 era già stato oggetto di verifica con precedente deliberazione, che aveva accertato la parziale adeguatezza del sistema e indirizzato raccomandazioni in materia di controllo di gestione, controllo strategico e qualità dei servizi. La Sezione ha avviato istruttoria chiedendo chiarimenti ed elementi informativi, riscontrati dall’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del controllo interno come strumento non meramente formale, ma di orientamento dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle scelte strategiche e gestionali, in coerenza con gli standard di qualità e i livelli essenziali definiti dalla legge. Su questa base valuta le singole tipologie di controllo.
Sul controllo amministrativo e contabile i referti evidenziano un sistema complessivamente strutturato, con incremento degli atti esaminati. Manca tuttavia un monitoraggio sistematico delle attestazioni sui pagamenti oltre i termini di legge e non è prevista una vigilanza periodica sugli agenti contabili e funzionali.
Sul controllo di gestione la Corte rileva che il relativo referto non è stato trasmesso ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del Tuel. L’ente sostiene che i contenuti siano assorbiti dalla Relazione sulla Performance, ma la Sezione ribadisce che i due atti, pur interagenti, non sono giuridicamente sostituibili. L’adozione di una contabilità analitica per centri di costo è valutata positivamente. Sul lavoro a distanza manca un sistema di indicatori atto a misurarne l’impatto sulla qualità e continuità dei servizi.
Sul controllo strategico si raccomanda di integrare tale forma con il controllo di gestione e di implementare i parametri di verifica dello stato di attuazione dei programmi. Sul controllo sulla qualità dei servizi permane la mancata elaborazione della Carta dei servizi e l’assenza di valutazione sull’efficacia. Quanto al controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, non emergono criticità, salvo la pubblicazione delle Carte dei servizi delle società.
Sul PIAO e sugli interventi PNRR la Corte prende atto della governance adottata, ma invita l’ente a rafforzare l’auditing finanziario-contabile e sulla performance e a garantire il tempestivo raggiungimento di milestone e target. In esito la Sezione dichiara la parziale adeguatezza del sistema per gli esercizi 2022 e 2023, segnalando le problematiche da rimediare e disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente.
Nota della Redazione
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