Appello con parte civile richiede proscioglimento nel merito oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. pen. Sez. 2 n. 10556 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento del danno, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice è tenuto a valutare, stante la presenza della parte civile, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, secondo la regola di giudizio processual-penalistica dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Il giudice può pronunciarsi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del “più probabile che non” solo nel caso in cui ritenga che non sia possibile emettere una decisione di proscioglimento nel merito e che debba prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. È altresì principio consolidato che la costituzione di parte civile esprime la volontà di confermare l’intento punitivo, con effetto sanante rispetto all’eventuale tardività della querela.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di truffa aggravata ascritti a due imputati perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Agli imputati era stato addebitato di avere indotto in errore la persona offesa circa la legittimazione a vendere una imbarcazione, inducendola a versare su un conto corrente la somma di complessivi euro 170.000 per acquistare il natante, mai consegnato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione uno degli imputati, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, alla validità e tempestività della querela e alla sussistenza del concorso nel reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la prima censura manifestamente infondata. Ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite n. 36208 del 2024, secondo cui il giudice di appello, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. La Corte ha precisato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di tali principi, avendo fornito adeguata motivazione sulla responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nella truffa, escludendo la possibilità di residui dubbi sul suo coinvolgimento nella vicenda.
In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e la documentazione acquisita a loro riscontro, evidenziando come il primo incontro tra le parti fosse avvenuto già nel mese di giugno 2015. La tesi difensiva, secondo cui tale incontro sarebbe avvenuto solo ad ottobre 2015, trovava esplicita smentita nella circostanza che la società facente capo all’imputato aveva rilasciato nel mese di agosto 2015 una fattura per l’importo totale versato, dimostrando che l’imputato fosse consapevole e attivamente coinvolto nella trattativa.
La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla invalidità della querela. Ha rilevato che il reato di truffa aggravata era all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio ed è divenuto procedibile a querela solo in epoca successiva per effetto del d.lgs. 150/2022. Ha inoltre precisato che l’eventuale tardività della querela è stata sanata dalla successiva costituzione di parte civile, considerata dalla giurisprudenza espressione della volontà di confermare l’intento punitivo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che lo stesso invocava una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, già ampiamente esaminata dai giudici di merito, che erano concordemente pervenuti ad affermare la responsabilità in concorso dell’imputato sulla base di argomentazioni logicamente coerenti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rigettando la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile per non aver fornito alcun utile contributo al contraddittorio.
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Nota della Redazione
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