Alterazione da stupefacenti e guida: sindacato di legittimità sulla motivazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 22348 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati commessi alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice di legittimità non può procedere a una rinnovata ricostruzione dei fatti né a una diversa valutazione delle prove, essendogli preclusa ogni censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, solleciti un apprezzamento alternativo del materiale probatorio, riservato al giudice di merito. In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena, quando non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, non è sindacabile in cassazione. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e sufficiente a determinare il riconoscimento o meno del beneficio, senza che sia necessario considerare tutti gli elementi astrattamente valutabili.
Il Fatto
Il ricorrente, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187 cod. strada per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti, con le aggravanti di aver commesso il fatto in orario notturno e di aver provocato un incidente stradale, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduceva l’insufficienza di prove in ordine alla circostanza che il ricorrente si trovasse alla guida del veicolo al momento del fatto. Con il secondo motivo, lamentava il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto le deduzioni difensive, pur formulate come vizio di legittimità, concernono in realtà la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte d’appello, unitamente al primo giudice, ha fornito una motivazione condivisibile e adeguata, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza. Nel giudizio di cassazione, ha precisato la Corte, sono precluse sia la rinnovata valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sia l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che i profili riguardanti la determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione. Il giudice di merito ha posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e l’entità dei fatti.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito di considerare tutti gli elementi valutabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo ad uno soltanto di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri.
La Corte ha infine ribadito che, in sede di legittimità, è inammissibile la censura che miri a una diversa valutazione della congruità della pena, qualora la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Nota della Redazione
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