Inammissibile il ricorso per saltum e prescrizione del reato permanente di occupazione (Cass. pen. Sez. II n. 31236 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso sentenza appellabile, il ricorso — comunemente detto per saltum — può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, restando estranea ogni censura che investa il merito della regiudicanda. La mancata revoca espressa del decreto penale di condanna non determina alcuna nullità del giudizio conseguente all’opposizione, poiché la revoca opera ope legis quale antecedente indefettibile e l’omissione del relativo provvedimento non è assistita da alcuna sanzione processuale. Il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente: qualora l’occupazione si protragga nel tempo, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell’occupazione, coincidente con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell’immobile. Ne deriva che la sola indicazione, nel capo d’imputazione, della data di accertamento del fatto non vale a individuare il dies a quo della prescrizione.

Il Fatto

Con sentenza del 10 novembre 2025, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha dichiarato l’imputato responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., commesso il 28 aprile 2017. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, il giudice lo ha condannato alla pena di euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: la mancata revoca del decreto penale di condanna emesso nel medesimo procedimento; la dedotta necessità di proseguire nelle forme ordinarie dopo la rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova, anziché definire il giudizio mediante giudizio abbreviato; il computo del termine di prescrizione, contestando la legittimità delle sospensioni del relativo corso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del gravame. Trattandosi di ricorso avverso una sentenza appellabile, con esso — proposto per saltum — è possibile dedurre esclusivamente motivi di violazione di legge. Su tale premessa si fonda la declaratoria di inammissibilità.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancata revoca espressa del decreto penale di condanna non determina alcuna nullità del giudizio conseguente all’opposizione, poiché la revoca costituisce un antecedente indefettibile del giudizio di opposizione che si verifica ope legis, mentre l’omissione del relativo provvedimento non è assistita da alcuna sanzione processuale (Sez. III n. 41592 del 03/05/2017; Sez. III n. 22013 del 13/04/2010; Sez. III n. 18753 del 16/03/2010).

Il secondo motivo è proposto in carenza di interesse. Il giudizio abbreviato è stato celebrato su espressa richiesta del difensore dell’imputato, munito di procura speciale, formulata all’udienza del 17 ottobre 2025, dopo la rinuncia alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Difetta pertanto un interesse concreto e attuale all’impugnazione, richiesto dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendo il gravame essere idoneo a determinare una situazione pratica più favorevole per l’impugnante e non il mero conseguimento di una decisione teoricamente corretta ma sfavorevole (Sez. III n. 5509 del 04/10/2019; Sez. Un. n. 28911 del 28/03/2019; Sez. Un. n. 33864 del 23/04/2015).

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura sul computo della prescrizione muove da un erroneo presupposto, omettendo di considerare la natura permanente del delitto di invasione di terreni o edifici. Qualora l’occupazione si protragga nel tempo, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell’occupazione, coincidente con il rilascio, spontaneo o coattivo, dell’immobile (Sez. II n. 37419 del 16/10/2025; Sez. II n. 46692 del 02/10/2019). La mera indicazione, nel capo d’imputazione, della data di accertamento del fatto non vale dunque a individuare il dies a quo della prescrizione (Sez. III n. 6732 del 09/01/2019).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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