Credibilità della persona offesa e illogicità della motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 12424 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato costituisce una questione di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifeste contraddizioni del compendio motivazionale. Integra il vizio di manifesta illogicità della motivazione la sentenza che, nel confermare l’affermazione di responsabilità, ometta di spiegare le coincidenze quantitative e temporali tra i pagamenti ricevuti dalla persona offesa e le condotte criminose contestate. In tal caso la pronuncia è annullabile limitatamente al capo e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva confermato la condanna dell’imputato per una truffa continuata ai danni di una tassista e per altre truffe ai danni di ulteriori persone offese, rideterminando la pena per i reati unificati dal vincolo della continuazione. Il reato principale contestato consisteva nell’aver pagato sette corse di taxi facendo effettuare le ricariche su una carta PostePay intestata alla conducente da soggetti precedentemente truffati online, inducendola in errore sulla provenienza e sulla legittimità degli incassi.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione dell’attendibilità della persona offesa e la carenza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il capo relativo alla truffa ai danni della tassista.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, attenendo entrambi all’affermazione di responsabilità per il medesimo capo, sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. La Suprema Corte ha ricordato il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, senza che sia necessaria la presenza di riscontri esterni ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Ha inoltre citato le successive pronunce conformi, tra cui Sez. 5 n. 12920 del 13.02.2020, Sez. 5 n. 21135 del 26.03.2019, Sez. 2 n. 41751 del 04.07.2018 e Sez. 4 n. 10153 del 11.02.2020.

Nel caso esaminato, la Corte ha ravvisato il denunciato vizio motivazionale. Le sentenze di merito, pur avendo definito il racconto della persona offesa coerente, logico e privo di contraddizioni, non spiegavano adeguatamente, sul piano della logica dell’accadimento: la coincidenza del prezzo che le vittime delle truffe online dovevano corrispondere con il costo di ciascuna delle sette corse; la coincidenza temporale tra il momento del pagamento delle corse e quello in cui i terzi truffati avrebbero corrisposto il prezzo dei beni mai consegnati; l’anomalia per cui la tassista non si fosse avveduta della provenienza dei pagamenti da soggetti diversi dal cliente.

L’argomentazione della corte territoriale, secondo cui la conducente verificava a fine corsa la provvista presente sulla PostePay, non è stata ritenuta idonea a spiegare la coincidenza, quantitativa e temporale, dei pagamenti. Tali carenze si traducono in altrettante contraddizioni del giudizio di credibilità della persona offesa e in una manifesta illogicità della motivazione. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al capo relativo alla truffa ai danni della tassista e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, ed è stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i restanti capi non investiti da doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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