Ricorso P.G. avverso assoluzione in rinvio inammissibile se richiede nuova lettura prove (Cass. pen. Sez. I n. 35166 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte di cassazione di sostituire la ricostruzione del giudice di merito con altra ritenuta più persuasiva dalla parte ricorrente. Il vizio di motivazione non ricorre quando la censura si risolve nella mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto, restando il sindacato circoscritto alla verifica di una motivazione effettiva, non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Tali principi valgono anche quando il ricorso della parte pubblica censuri una sentenza assolutoria pronunciata all’esito del giudizio di rinvio: il ricorso del Procuratore generale resta soggetto ai requisiti di specificità e decisività propri dell’impugnazione di legittimità e non può limitarsi a contrapporre al giudice di merito una diversa ricomposizione del medesimo materiale probatorio. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di motivazione, solleciti una rinnovata lettura del compendio dichiarativo senza individuare reali fratture logiche nel percorso argomentativo impugnato.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Napoli, in data 27/11/2025, all’esito del secondo giudizio di rinvio, ha riformato la decisione di condanna di primo grado, assolvendo gli imputati per non aver commesso il fatto.
La vicenda processuale si articola su una duplice pronuncia di annullamento: la Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 18718 del 04 dicembre 2017, aveva annullato con rinvio la prima sentenza d’appello per motivazione apparente; la Quinta sezione, con sentenza n. 19199 del 15/02/2024, aveva nuovamente annullato la pronuncia del giudice del rinvio, rilevando che le lacune non erano state colmate. Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità: il controllo sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio. Il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile, ma solo se il percorso giustificativo sia riconoscibile, coerente e non manifestamente illogico. Le incongruenze argomentative minime o l’omessa valorizzazione di singoli dati, isolatamente considerati, non determinano l’annullamento se tali dati non siano muniti di chiaro carattere di decisività, secondo quanto affermato da Sez. 1, n. 46566 del 2017 e Sez. 2, n. 9242 del 2013.
Il ricorso del Procuratore generale sollecita una rinnovata lettura del compendio dichiarativo e contrappone alla ricostruzione assolutoria una diversa valutazione degli stessi elementi di prova, senza individuare reali fratture logiche. La censura sul ruolo dei collaboratori di giustizia resta formulata in termini generali: il ricorrente afferma che essi erano meri gregari e che le loro dichiarazioni non avrebbero potuto attingere la fase deliberativa dell’omicidio, ma non indica quali puntuali passaggi della motivazione assolutoria sarebbero viziati da manifesta illogicità.
Con riferimento alla posizione del preteso mandante, la Corte rileva che la doglianza non supera la soglia della specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio ha posto a fondamento dell’assoluzione il giudicato assolutorio formatosi nei confronti di due imputati ai quali era stato attribuito il medesimo ruolo decisionale, rilevando che non erano emersi elementi ulteriori e più pregnanti. Il ricorso non dimostra l’illogicità manifesta di tale passaggio e non si misura con il dato, già evidenziato dalle sentenze rescindenti, secondo cui le dichiarazioni accusatorie non si saldano in modo univoco sul punto realmente decisivo: chi avesse deliberato l’omicidio, quando e se l’imputato vi avesse consapevolmente aderito.
Quanto alla posizione del preteso concorrente morale, la Corte osserva che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha negato i contatti con il fronte scissionista, ma ha ritenuto non superato il dubbio sulla effettiva portata concorsuale della condotta e sulla concreta partecipazione del gruppo alla deliberazione e alla fase esecutiva. La risposta assolutoria non è illogica, perché muove dalla constatazione che l’apporto promesso non si tradusse in alcuna partecipazione esecutiva. Analoga aspecificità caratterizza la censura relativa al preteso tramite, non confrontandosi con il nucleo argomentativo del giudice del rinvio.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza, secondo Sez. U, n. 3775 del 2018.
Nota della Redazione
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