Omissione di lavori e rovina: reato permanente e pericolo concreto per l’incolumità (Cass. pen. Sez. I n. 35167 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è reato permanente a condotta omissiva: lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato, e la permanenza si interrompe solo quando la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il terzo comma dell’art. 677 cod. pen. sanziona la condotta quando da essa derivi un pericolo concreto per le persone, distinto dal pericolo generico dei primi due commi, che configurano un illecito amministrativo. Tra la fattispecie contravvenzionale e quella dell’art. 677 cod. pen. ricorre un rapporto di specialità, con applicazione della disposizione speciale ai sensi dell’art. 9 legge n. 689 del 1981. L’accertamento del pericolo concreto è valutazione di fatto, adeguatamente motivata, sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha dichiarato alcuni proprietari di un fabbricato condominiale responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 677, commi primo e terzo, cod. pen. per avere omesso, in concorso, i lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, versando l’edificio in avanzato stato di degrado. Il Tribunale ha loro irrogato la pena di euro 450,00 di ammenda ciascuno e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di altri due imputati per estinzione del reato a seguito del decesso.

Uno dei condannati ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 677, comma terzo, cod. pen. per assenza dell’elemento oggettivo del pericolo concreto di crollo, la mancata rilevazione dell’intervenuta prescrizione del reato e il vizio di omessa motivazione sulla relativa richiesta difensiva. La questione centrale riguarda la configurabilità del pericolo concreto e la decorrenza del termine prescrizionale nel reato permanente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il rapporto tra la fattispecie contravvenzionale e quella prevista dall’art. 677 cod. pen., affermando che tra le due intercorre un rapporto di specialità. Ai sensi dell’art. 9 legge n. 689 del 1981, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale, identificata nell’art. 677 cod. pen..

Il Collegio chiarisce poi la distinzione interna alla norma. I primi due commi sanzionano come illecito amministrativo l’omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo derivante dalla minaccia di rovina o dalla rovina già verificatasi, quando il pericolo è soltanto generico. Il terzo comma interviene invece quando dalla condotta omissiva deriva un pericolo concreto per le persone.

Nel caso di specie, dagli accertamenti richiamati nella sentenza impugnata emergeva un immobile parzialmente privo di copertura, in evidente stato di abbandono, con gravi carenze strutturali e solai danneggiati dalle infiltrazioni che ne pregiudicavano la staticità, oltre alla precarietà del vano scala di accesso. Un successivo sopralluogo aveva confermato condizioni di potenziale pericolo e la necessità di una verifica strutturale. La Corte sottolinea che il piano seminterrato era abitato, circostanza che conferma l’esistenza di un pericolo concreto per le persone. Richiama sul punto Sez. 1, n. 48093 del 06/10/2023, Rv. 285456.

Quanto alla prescrizione, la Corte ribadisce la natura di reato permanente della contravvenzione: la permanenza non cessa al mero avvio dei lavori, ma solo quando il pericolo per la pubblica incolumità viene effettivamente meno. Dalla istruttoria era emerso che al luglio 2020 i lavori di consolidamento erano soltanto iniziati e che nemmeno ad agosto 2021 gli interventi di messa in sicurezza erano terminati, non essendo stata presentata alcuna attestazione di fine opere. Richiama Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Rv. 274368. Ne consegue che, alla data della pronuncia impugnata, il reato non era prescritto.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *