Ricorso per riesame aspecifico se ignora il compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 2720 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censuri la motivazione del provvedimento cautelare confrontandosi con un solo elemento probatorio, senza esaminare il restante compendio posto a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile per aspecificità. Il giudizio di legittimità richiede che il motivo incida sulla struttura argomentativa della motivazione, scardinandola; è invece ininfluente la doglianza che non abbia alcun peso reale nel confronto con le ragioni del provvedimento. La valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Secondo l’accusa, il ricorrente operava come gregario di un gruppo dedito al traffico di stupefacenti, addetto allo spaccio di cocaina che riceveva con continuità da un fornitore, a sua volta inserito in un sistema articolato di piazze di spaccio riconducibile a un sodalizio di tipo mafioso. Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Il ricorrente ha contestato esclusivamente l’attendibilità e la pertinenza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, sostenendo che l’unica cessione a lui riferita potesse essere ricondotta a uso personale. Così argomentando, però, non si è confrontato con il restante compendio probatorio che costituisce la struttura portante dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato le risultanze delle intercettazioni: i contatti diretti tra il ricorrente e il fornitore, con conversazioni che facevano riferimento a cifre, quantità e periodicità degli acquisti; il contestato mancato pagamento di una consegna; il versamento di acconti e di ulteriori somme; un incontro nel quale il ricorrente riceveva altro stupefacente da un terzo; una conversazione in cui il fornitore contabilizzava crediti a carico del ricorrente. Da tali elementi il Tribunale ha desunto l’esistenza di un rapporto di stabile e continuativa fornitura di cocaina e il ruolo pregnante assunto dal ricorrente nel sodalizio, attraverso il rapporto privilegiato con il capo del gruppo.

La Corte afferma che il tema dell’aspecificità, già esaminato in materia di inutilizzabilità delle prove, ha valenza generale e investe la struttura stessa dei motivi di ricorso. Per avere rilevanza, il motivo deve incidere sulla motivazione censurata scardinandola; è ininfluente quando non abbia alcun peso reale nel confronto con essa.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’episodio contestato è descritto ad adiuvandum della destinazione della droga alla vendita a terzi e il Tribunale dà atto che per esso non era stata adottata la misura. Il terzo motivo è inammissibile perché la questione non risultava devoluta al Tribunale del riesame e non è stata oggetto di specifica confutazione con il ricorso. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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