Divieto di reformatio in peius e recidiva speciale sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 1082 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva aggravata di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen., comportando un aumento di pena fino alla metà, integra una circostanza aggravante ad effetto speciale ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen. e deve essere considerata, ex art. 157, comma 2, cod. pen., tanto nel calcolo del termine ordinario di prescrizione quanto in quello del termine massimo, in ragione dell’entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. Nel giudizio di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può rideterminare la pena in senso più sfavorevole all’imputato né revocare il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado, pena la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Modena, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i reati di lesioni aggravate e di rifiuto di fornire le proprie generalità e ridetermina la pena per il residuo reato di resistenza in mesi sette e giorni quindici di reclusione.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata conferma della sospensione condizionale, oltre all’erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. in materia di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta in via preliminare, per priorità logica, la questione della prescrizione, ritenendola infondata. Al ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato dalla recidiva infranquinquennale di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen., ritenuta sussistente in entrambi i gradi di merito.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 157, comma 2, cod. pen. impone di tener conto, ai fini del tempo necessario a prescrivere, del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Tali sono, ex art. 63, comma 3, cod. pen., quelle che importano un aumento di pena superiore a un terzo.
Poiché la recidiva contestata può comportare un aumento fino alla metà, ne emerge la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale. Di essa si deve pertanto tenere conto, ex art. 157, comma 2, cod. pen., sia per il termine ordinario sia, in presenza di atti interruttivi, per il termine massimo, in ragione dell’entità della proroga ex art. 161, comma 2, cod. pen. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. IV n. 44610 del 2023; Sez. V n. 32679 del 2018; Sez. II n. 5985 del 2017).
Il Collegio esclude altresì la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, poiché è la fonte ordinaria a indicare i criteri per applicare l’elemento astrattamente suscettibile di doppia valenza, e la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, poiché nell’ambito di tutela delineato dalla giurisprudenza europea non rientra l’istituto della prescrizione.
Ne deriva che il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto della recidiva, è di anni sette e mesi sei, mentre il termine massimo, di anni undici e mesi tre, non risulta ancora maturato. Il primo motivo è invece fondato. La sentenza d’appello ha rideterminato la pena escludendo l’aumento per la continuazione ma omettendo la diminuzione di un terzo conseguente alla scelta del rito abbreviato. È parimenti fondata la censura sulla sospensione condizionale, la cui mancata concessione in appello integra una reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena e le statuizioni sul beneficio, restando fermo il giudizio di responsabilità.
Nota della Redazione
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