Ricorso inammissibile per motivi generici e fattuali (Cass. pen. Sez. 2 n. 5425 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici e, comunque, non consentiti in quanto schiettamente fattuali, il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare che, sotto l’abito della denuncia del vizio di motivazione, solleciti una nuova ponderazione della piattaforma investigativa o una diversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, già esaminata e motivatamente superata dal giudice di merito. Il sindacato di legittimità sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della sola adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo trasformarsi in un controllo sulla fondatezza delle risultanze probatorie. È altresì insindacabile in cassazione la motivazione del provvedimento cautelare che, con riferimento a circostanze specifiche e pregnanti, escluda l’adeguatezza di una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, dando conto della prognosi infausta di recidivanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame, aveva integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 628 cod. pen.

Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa e alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rilevando le iniziali incertezze della vittima nell’identificazione dell’autore della rapina. Con il secondo, eccepiva la mancanza di motivazione in merito all’adeguatezza e proporzionalità della misura, non avendo il Tribunale considerato l’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso fossero «insuperabilmente generici», in quanto privi di un compiuto confronto con le argomentazioni spese dal giudice di merito. Il ricorrente, sotto la formale denuncia del vizio di motivazione, aveva in realtà sollecitato una nuova ponderazione della piattaforma investigativa, attività non consentita nel giudizio di legittimità, che consente la sola verifica della adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Quanto alla gravità indiziaria, la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice del riesame aveva congruamente spiegato l’evoluzione del racconto della vittima, richiamando l’assenza di ragioni per rendere dichiarazioni calunniose e lo stato di agitazione conseguente alla violenta aggressione. La valutazione di credibilità era stata, inoltre, corroborata da elementi oggettivi di riscontro: le registrazioni di videosorveglianza, il rinvenimento nel domicilio dell’indagato degli abiti visibili nel filmato e di contanti occultati, nonché le dichiarazioni di un soggetto circa la richiesta di indumenti per sostituire quelli indossati.

Con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale tutt’altro che tautologica, avendo il giudice di merito fatto riferimento a circostanze specifiche di indiscutibile pregnanza: la brutalità della condotta, la scaltrezza dimostrata nel tentare di eludere le investigazioni, i numerosi precedenti penali e lo stato di tossicodipendenza, tutti elementi rivelatori della natura non occasionale del delitto e della prognosi infausta di recidivanza. La valutazione sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari era stata resa nella pienezza della giurisdizione di merito e, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 628 c.p.

Tutte le 457 sentenze sull'art. 628 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *