Partecipazione al sodalizio desunta dal ruolo nei reati fine (Cass. pen. Sez. IV n. 31140 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, restando estranea alla Corte ogni revisione degli elementi fattuali e dello spessore degli indizi. La partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta non solo dal coinvolgimento nei reati fine, ma anche dalla chiara individuazione del soggetto come operante per conto del sodalizio, dalle interlocuzioni sulle quantità di stupefacente e dall’intervento nelle questioni relative ai conteggi. La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova. Ai fini dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella forma soggettiva, la finalità agevolatrice deve essere oggetto di rigorosa verifica sotto il duplice profilo della dimostrazione del fine specifico di favorire il sodalizio e della consapevolezza dell’ausilio prestato.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato con ordinanza del 01.03.2025 l’istanza proposta nell’interesse di una donna sottoposta a custodia cautelare in carcere in esecuzione di un’ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale, emessa il 13.02.2025. Le imputazioni riguardavano la partecipazione a un’associazione operante nel territorio di Carini e dedita alla cessione e al commercio di cocaina, anche nella preparazione del crack, con il ruolo di soggetto stabilmente dedito allo spaccio, nonché plurime fattispecie di detenzione e cessione di stupefacente.

Avverso l’ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha denunciato l’assenza di un grave quadro indiziario in ordine al reato associativo e ai reati satellite, con riferimento a un arco temporale limitato e a un numero contenuto di intercettazioni. Con il secondo ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Il Collegio ha premesso che, in tema di misure cautelari personali, la Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità si limita a verificare le ragioni giuridiche del provvedimento e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori, non essendo ammissibili censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Con specifico riferimento alle captazioni, la Corte ha ricordato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità. Una lettura diversa può essere prospettata soltanto in presenza di travisamento della prova, ovvero quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, con difformità decisiva e incontestabile.

Nel merito, il Tribunale del riesame ha ricostruito con motivazione diffusa la sussistenza di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti operante in Carini, gestita da soggetti legati a un contesto di criminalità organizzata, indicando analiticamente le fonti di prova, costituite da intercettazioni telefoniche e ambientali e da servizi di osservazione e controllo. La partecipazione della ricorrente al sodalizio è stata desunta non solo dal coinvolgimento nei reati fine, ma anche dalla sua individuazione come soggetto operante per conto del gruppo, dalle valutazioni sulla qualità e quantità dello stupefacente ricevuto, dalle interlocuzioni con gli altri indagati sulle questioni riguardanti l’associazione e dall’intervento nei conteggi. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa ai reati fine, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, per la configurabilità della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa nella forma soggettiva, occorre che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, su elementi concreti, non necessariamente coordinati con i componenti dell’associazione e non dovendo la finalità essere esclusiva. Richiamando un proprio precedente (Sez. III n. 9142 del 13.01.2016), la Corte ha sottolineato che la finalità agevolatrice deve essere oggetto di rigorosa verifica, onde evitare la diluizione dell’aggravante nella semplice contestualità ambientale. L’ordinanza impugnata ha desunto l’aggravante dalla diretta investitura di un soggetto da parte di chi era emanazione della famiglia mafiosa locale e dall’esplicito interesse del sodalizio mafioso all’attività di spaccio, cui doveva essere garantita parte dei profitti illeciti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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