Ricorso inammissibile se ripropone motivi d’appello senza confronto con motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26829 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, evocando una lettura alternativa del materiale probatorio. La sostanziale riproposizione dei motivi di gravame integra il vizio di aspecificità di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché l’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Il giudizio sull’equivalenza o sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena costituiscono valutazioni discrezionali di merito, insindacabili in sede di legittimità quando sorrette da congrua motivazione.
Il Fatto
La ricorrente è stata riconosciuta responsabile in secondo grado del reato contestato, con conferma della decisione di primo grado. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 07.10.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con il secondo la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell’art. 62 n. 4 cod. pen., e con il terzo l’eccessiva onerosità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che le doglianze del primo motivo non sono sorrette da concreta specificità censoria. Il ricorso evoca genericamente presunte carenze motivazionali e una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione e senza contestare in che termini la stessa non contenga la confutazione dei motivi d’appello.
La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso. Tale vizio non riguarda solo l’indeterminatezza, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Ne deriva, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione (Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024).
Nel merito, la Corte territoriale ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, offrendo specifico riscontro alle doglianze difensive. Il secondo motivo, relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010). Analoga conclusione vale per il mancato riconoscimento dell’art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte considerato, oltre al danno patrimoniale, gli ulteriori effetti pregiudizievoli connessi alla lesione personale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione specifica è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, potendo altrimenti bastare il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2 n. 36245 del 26.06.2009). L’onere risulta assolto, avendo la Corte confermato la congruità della pena applicata dal primo giudice.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone altresì l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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