Ricorso straordinario e errore di fatto: confine con l’errore di giudizio (Cass. pen. Sez. II n. 26737 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo quando la causa dell’errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, causata da una svista o da un equivoco del giudice di legittimità nella lettura degli atti interni al giudizio, connotata dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Se invece la decisione ha contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma di giudizio, come tale estraneo al rimedio. Restano fuori dall’istituto gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere con le impugnazioni ordinarie. Parimenti estranea al rimedio è la richiesta di una lettura alternativa delle risultanze già esaminate.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in esito al giudizio di secondo grado, per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata e il ricorso è stato rigettato dalla sezione sesta di questa Corte con sentenza dell’8 luglio 2025.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto decisivo: la sentenza di legittimità avrebbe omesso di valutare i motivi con cui erano state analiticamente contestate le condotte di partecipazione punibile. In particolare, il ricorrente era stato assolto, in un separato giudizio, dal delitto fiscale relativo alle false fatturazioni, elemento ritenuto sopravvenuto e decisivo, non considerato nella pronuncia di conferma della condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’ambito del rimedio richiamando l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002, Basile: l’errore di fatto consiste in un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Gli stessi giudici di legittimità hanno precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma di giudizio. Sono inoltre estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e gli errori percettivi del giudice di merito.

Il principio è stato ribadito da Sezioni Unite n. 18651 del 26/03/2015, Moroni. Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il motivo non prospetta un errore nella percezione di dati processuali, ma l’errata valutazione degli elementi ritenuti significativi di partecipazione mafiosa. Il ricorrente chiede, in sostanza, di ribaltare il giudizio già compiuto sulla base di un’autonoma e alternativa lettura di circostanze già analizzate: esito precluso al rimedio straordinario.

Quanto all’assoluzione per le false fatturazioni, il ricorso è giudicato non sufficientemente specifico, perché non dimostra che si tratti delle medesime condotte valutate nella pronuncia di condanna. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultano comunque valutate autonomamente nel giudizio per l’art. 416-bis cod. pen., e la sentenza aveva ricollegato la responsabilità anche a ulteriori elementi specifici, rispetto ai quali il ricorso propone una lettura alternativa non consentita.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. La richiesta di rifusione delle spese alla parte civile, depositata per iscritto a fronte di trattazione orale e priva di argomentazioni, non è accolta, in coerenza con Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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