Ricorso reiterativo dei motivi d’appello e inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 26830 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza misurarsi con le esplicitazioni della decisione impugnata. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello integra non solo l’indeterminatezza, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. È manifestamente infondata la doglianza sull’eccessività della pena quando questa non sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale: in tal caso è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. Correttamente è esclusa la sospensione condizionale quando l’imputato ne abbia già beneficiato per due volte.
Il Fatto
La ricorrente è stata dichiarata responsabile del reato di truffa dalla Corte d’appello di Campobasso, con sentenza confermativa della decisione di primo grado, che aveva ritenuto il vincolo della continuazione con un reato più grave giudicato separatamente. Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, la violazione del ne bis in idem sostanziale, l’eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi tre motivi, con i quali si contestavano la responsabilità per la truffa e il ne bis in idem sostanziale. Essi non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’aspecificità. Il ricorso che ripropone in modo sostanzialmente identico i motivi di appello è inammissibile non solo per genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio, che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione, secondo l’orientamento richiamato (Sez. IV n. 19364 del 14.03.2024).
Nel caso concreto la Corte di merito ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici quanto alla dichiarazione di responsabilità e alla sussistenza del reato, e ha evidenziato come ricorresse un’ipotesi di progressione criminosa rispetto al reato più grave giudicato separatamente, in relazione al quale il vincolo della continuazione era stato correttamente ritenuto dal primo giudice.
Quanto al quarto motivo, concernente l’eccessività della pena, la doglianza è manifestamente infondata. Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantità di pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; diversamente possono bastare espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, nonché il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. II n. 36245 del 26.06.2009). L’onere motivazionale risulta assolto ove si dia conto della congruità della misura stabilita in continuazione, nel rispetto dei criteri dell’art. 133 cod. pen.
Anche la censura sulla mancata sospensione condizionale è manifestamente infondata: la sentenza impugnata ha correttamente rilevato l’insussistenza dei presupposti di legge, avendo l’imputata già beneficiato del beneficio per due volte. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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