Colpa grave valutata ex ante nel giudizio sinergico cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 10636 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, l’accertamento della condotta gravemente colposa dell’interessato, ostativa al diritto all’indennizzo, deve essere condotto con giudizio ex ante, cioè rapportato al momento dell’intervento dell’Autorità che ha disposto la misura, e non già ex post. Il giudice della riparazione può legittimamente fondare la propria valutazione sugli elementi accertati nella sentenza penale di assoluzione, purché li rapporti alla prospettiva del momento cautelare. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato o che deduca un travisamento “per invenzione” dei mezzi di prova operando una selezione mirata e incompleta del compendio probatorio agli atti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha rigettato l’istanza di equa riparazione presentata dalla donna, assolta con sentenza irrevocabile dal reato di tentato omicidio del marito, per la limitazione della libertà personale patita in forza degli arresti domiciliari applicati all’esito della convalida dell’arresto in flagranza. La fattispecie era stata derubricata in primo grado in lesioni personali dolose aggravate e l’assoluzione in appello era intervenuta per insussistenza del fatto, in ragione del dubbio sulla natura accidentale delle lesioni.

La richiedente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato che la Corte territoriale avesse valutato la sinergia tra la condotta gravemente colposa e l’intervento cautelare con un giudizio ex post, anziché rapportarlo al momento dell’intervento dell’Autorità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, ha rilevato l’aspecificità del ricorso per il mancato confronto con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Il giudice della riparazione aveva infatti esplicitamente condotto il giudizio di sinergia con valutazione ex ante, rapportata all’intervento dell’Autorità, valorizzando elementi emersi dalla sentenza assolutoria: le dichiarazioni tra loro inconciliabili rese dalla richiedente all’operatore del 118, il tentativo di inquinamento probatorio consistente nell’aver lavato e riposto il coltello, nonché la condotta ostruzionistica che aveva reso necessario l’allontanamento della donna.

La Corte ha ritenuto corretto questo approccio metodologico, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia e precisando che l’accertamento degli elementi fattuali posti a fondamento della condotta ostativa può trarsi dalla sentenza assolutoria, purché la valutazione della loro sinergia sia condotta ex ante. Ha inoltre evidenziato che tale valutazione è retta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Un’ulteriore autonoma ragione di inammissibilità è stata individuata nel sostanziale travisamento “per invenzione” dei mezzi di prova prospettato dalla ricorrente. Dall’indagine della Corte è emerso che la selezione degli atti operata dalla ricorrente era incompleta: l’ordinanza emessa in sede di riesame dimostrava che gli elementi considerati dal giudice della riparazione si erano già posti a fondamento dell’arresto convalidato e del provvedimento cautelare confermato in sede di riesame. La doglianza si è quindi rivelata miope rispetto al compendio probatorio agli atti.

All’inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. Nessuna rifusione è stata disposta per il Ministero resistente, la cui memoria è stata ritenuta generica e priva di contributo alla dialettica processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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