Patrocinio a spese dello Stato e condanna alle spese della parte soccombente (Cass. pen. n. 16478/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 115/2002, ma non incide sull’operatività della regola per cui la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, le quali sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del medesimo d.P.R.
Tale principio, già affermato con riguardo all’imputato, vale, stante l’identica ratio, per qualsiasi parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e risultata soccombente, trattandosi di un beneficio limitato all’anticipazione delle spese, che non incide sulla regola generale di imputazione dei costi processuali alla parte soccombente.
Ne consegue che la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, pronunciata nei confronti di parti civili ricorrenti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, è corretta e non dà luogo a un errore materiale del dispositivo.
Il Fatto
Le parti civili ricorrenti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, proponevano istanza di correzione del dispositivo della sentenza n. 9426/2026 della Corte di cassazione, con la quale erano state condannate al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
L’istanza assumeva che, in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese fosse stata disposta erroneamente, configurando un errore materiale del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato l’istanza di correzione. Ha richiamato il principio, già affermato con riferimento all’imputato, secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta unicamente l’anticipazione delle spese da parte dello Stato ex art. 4 d.P.R. n. 115/2002, senza incidere sulla regola generale per cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali, che sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 dello stesso decreto.
La Corte ha precisato che tale principio, pur enunciato per l’imputato, vale per qualsiasi parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e risultata soccombente, in ragione della identica ratio del beneficio, che è limitato alla fase dell’anticipazione e non esonera dalla responsabilità finale per i costi del giudizio. L’istanza è stata, pertanto, rigettata.
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