Mandato d’arresto europeo processuale: no al sindacato sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 20941 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo di natura processuale, la Corte d’appello non può sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, requisito espunto dall’art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Il controllo del giudice della consegna resta circoscritto ai presupposti tassativi indicati dalla legge e non si estende alla valutazione del compendio indiziario formato dall’autorità emittente. Ne deriva che la richiesta di informazioni integrative allo Stato di emissione non può avere carattere esplorativo né essere finalizzata a verificare la gravità indiziaria, essendo tale elemento irrilevante ai fini della decisione di consegna. La questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia prospettati su tale presupposto sono manifestamente infondati, in ragione della chiarezza della disciplina interna e delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare, nell’ambito di un procedimento che lo vede indagato per tentata rapina in banda organizzata e partecipazione ad associazione per delinquere, fatti corrispondenti alle fattispecie di cui agli artt. 56, 628 e 416 cod. pen..
La Corte di appello di Napoli ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con i quali ha dedotto la mancata verifica della compatibilità del sistema processuale francese con il diritto di difesa, l’insufficienza descrittiva del mandato quanto al grado di partecipazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio del mutual trust, declinato dalla giurisprudenza europea a partire dal parere 2/13, secondo cui ciascuno Stato membro presume che gli altri rispettino il diritto dell’Unione e i diritti fondamentali. Da tale principio discende il divieto di esigere dagli altri Stati un livello di protezione nazionale superiore a quello europeo e di verificare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, salvo il ricorrere delle condizioni del test Aranyosi.
La Corte rileva che nessuna carenza sistemica o generalizzata è stata prospettata rispetto allo Stato richiedente, se non un generico richiamo alla segretezza della fase delle indagini, che per definizione precede l’esercizio del diritto di difesa. Manca inoltre l’indicazione del rischio reale cui il ricorrente sarebbe esposto, considerata la fase processuale del procedimento, in linea con il principio affermato da Sez. II n. 6633 del 17.02.2021.
La Corte osserva poi che la questione non risulta proposta al giudice di merito e non può essere devoluta per la prima volta in sede di legittimità, implicando un’attività istruttoria incompatibile con la competenza della Cassazione. Il ricorso per cassazione “anche per il merito” consente di verificare gli apprezzamenti di fatto del giudice della consegna, ma non attribuisce poteri sostitutivi, integrativi o istruttori. Viene ribadito il principio per cui, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., le violazioni di legge sono deducibili solo se già prospettate nel grado precedente (Sez. VI n. 43804 del 09.11.2012).
Quanto alla richiesta di informazioni integrative ex art. 16 legge n. 69/2005, la Corte conferma che essa non può essere finalizzata a valutare la gravità indiziaria, elemento irrilevante ai fini della consegna, e che la mancata risposta non costituisce motivo di rifiuto (Sez. VI n. 23030 del 16.06.2025). La richiesta, inoltre, non può avere carattere esplorativo, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni (Sez. VI n. 11983 del 30.03.2022).
Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che le indicazioni richieste dall’art. 8 della decisione quadro 2002/584/GAI, tra cui il grado di partecipazione del ricercato, assolvono una funzione informativa minima, volta a consentire una rapida decisione sulla consegna. Il riferimento normativo non attiene all’intensità del coinvolgimento, ma si giustifica per la diversa disciplina del concorso di persone nei sistemi penali europei, come affermato da Sez. VI n. 42602 del 17.10.2023. Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha reputato sufficienti le informazioni contenute nel mandato.
Da tali premesse deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e dell’istanza di rinvio pregiudiziale, essendo la disciplina interna esaustiva e la giurisprudenza europea chiara sui limiti di esecuzione. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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