L’errore di fatto non include la valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. 2 n. 14919 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco percettivo, il cui contenuto viene recepito in modo difforme da quello effettivo. Ne restano estranei gli errori di valutazione e di giudizio, dipendenti da una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. La mancata declaratoria di prescrizione del reato, ritenuta preclusa dalla dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di annullamento parziale con rinvio, integra una valutazione in diritto, non un errore di fatto.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con sentenza della Sesta Sezione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Avverso tale pronuncia, il difensore di fiducia proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare nonostante l’intervenuta irrevocabilità della pronuncia di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha preliminarmente ricostruito l’ambito di operatività del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., precisando che l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Al contrario, gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, sono da assimilare agli errori di diritto e rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto.

Nel caso di specie, la sentenza della Sesta Sezione aveva espressamente esaminato e risposto al motivo di ricorso concernente la mancata declaratoria di prescrizione. La Corte aveva ritenuto il rilievo precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di annullamento parziale con rinvio, che aveva già statuito sulla penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati non annullati.

La Seconda Sezione ha quindi escluso che la Sesta Sezione fosse incorsa in un errore materiale o di fatto, avendo invece operato una valutazione in diritto, richiamando la giurisprudenza relativa al giudicato progressivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Tutte le 459 sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *