L’indagato non proprietario del bene non ha interesse al riesame reale (Cass. pen. Sez. 3 n. 2928 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, pur essendo astrattamente legittimato a richiedere il riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto e attuale alla stessa, che va individuato nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale interesse non può presumersi dalla legittimazione astratta, ma deve essere dedotto da chi impugna, a pena di inammissibilità, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa. Non è configurabile un interesse ad impugnare volto a confutare il fumus commissi delicti, poiché la relativa pronuncia non produrrebbe alcun effetto vincolante nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Pavia aveva rigettato le istanze proposte da due soggetti avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo del GIP, avente ad oggetto una porzione di terreno ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, in relazione al reato di lottizzazione abusiva ex artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380/2001. Gli indagati, che avevano agito in proprio e non in qualità di legali rappresentanti della società proprietaria dell’area, proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale per difetto di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica e l’insussistenza del fumus commissi delicti, contestando la legittimità della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando una questione preliminare di legittimazione. Ha precisato che, sebbene l’art. 322 cod. proc. pen. individui le categorie di soggetti astrattamente legittimati alla richiesta di riesame reale (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate e persona che avrebbe diritto alla restituzione), l’ammissibilità dell’impugnazione richiede comunque la sussistenza di un interesse concreto e attuale, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Il riferimento alle norme generali in materia di impugnazione non è derogato dalla disciplina delle misure cautelari reali, che individua solo il genus dei legittimati in astratto.
Nel caso di specie, il bene sequestrato apparteneva alla società di cui gli indagati erano legali rappresentanti. Avendo questi agito in proprio e non in veste di rappresentanti della società, la Corte ha escluso la sussistenza dell’interesse all’impugnazione. L’interesse tutelato dall’ordinamento in materia di impugnazioni reali è volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l’imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento del ricorso, infatti, il bene sarebbe stato restituito alla società proprietaria e non agli indagati.
La Corte ha inoltre escluso che possa configurarsi un interesse ad impugnare identificabile con quello diretto a ottenere una pronuncia favorevole in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti, in quanto tale pronuncia non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare. Ha infine rilevato che la recente informazione provvisoria delle Sezioni Unite, invocata dalla difesa, non induce a diverse conclusioni, non essendo stata formulata alcuna deduzione circa l’interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione degli indagati.
In conclusione, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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