Ricorso straordinario ex art. 625-bis: sospensione effetti per eccezionale gravità (Cass. pen. Sez. II n. 33378 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., la presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte di cassazione provvede con ordinanza alla sospensione. Il secondo comma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. configura un vero e proprio incidente de libertate, nel quale la sospensione dell’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, è subordinata a una delibazione sommaria che investe dapprima il fumus boni iuris della domanda principale e, poi, il pregiudizio irreversibile derivante dall’impossibilità di restitutio in integrum in caso di eventuale accoglimento. L’omesso esame di un motivo di ricorso integra errore di fatto quando dipenda da una svista materiale, di ordine meramente percettivo, che abbia indotto a supporre inesistente la censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso. La sospensione va comunicata al Procuratore generale presso la Cassazione per i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. chiedendo la revoca della sentenza con cui la Corte di cassazione aveva definito il giudizio di legittimità e, in via d’urgenza, la sospensione degli effetti della stessa. A fondamento dell’istanza deduce che il motivo di ricorso concernente la violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della Corte di appello, in relazione a un capo dell’imputazione, non sarebbe stato esaminato dal giudice di legittimità. Analoga omissione è prospettata per un secondo motivo, relativo alla determinazione della pena per il reato di corruzione contestato in un altro capo.
Il ricorrente rappresenta che, in forza della sentenza impugnata, è stata disposta la sua carcerazione per l’esecuzione della pena. Da qui l’eccezionale urgenza della domanda cautelare, strumentale alla definizione del ricorso straordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 625-bis, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., secondo cui la presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede con ordinanza alla sospensione. La disposizione delinea un incidente de libertate nel quale può essere disposta la provvisoria sospensione dell’esecuzione della pena, quale fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna.
Il percorso argomentativo si articola in due passaggi. Il primo riguarda il fumus boni iuris: la sospensione presuppone una delibazione sommaria della domanda principale. Il secondo investe il pregiudizio irreversibile, ossia l’impossibilità di restitutio in integrum che deriverebbe dall’esecuzione della pena in caso di successivo accoglimento del ricorso straordinario. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente conforme, Sez. 2 Ord. n. 25993 del 01 luglio 2025.
Quanto alla qualificazione della censura, la Corte richiama la costante interpretazione di legittimità secondo cui l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione integra errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso. È citato il precedente delle Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002.
Nel caso concreto la Corte ritiene sussistenti le eccezionali ragioni di urgenza. A fronte della prospettata omessa considerazione di alcuni motivi di ricorso, riscontrata in sede di sommaria delibazione, risulta che il ricorrente è stato tradotto in carcere per l’esecuzione della pena; l’errore denunciato ha così determinato una situazione di eccezionale gravità, severamente incidente sullo status libertatis. La domanda di sospensione è pertanto accolta in via preliminare, restando impregiudicata ogni valutazione di merito sul ricorso straordinario.
Da ultimo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 626 cod. proc. pen., pur dettato in tema di misura cautelare, pena accessoria o misura di sicurezza, comprende l’ipotesi della detenzione senza titolo (Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015); ne consegue che anche in caso di istanza di sospensione ex art. 625-bis cod. proc. pen. va data comunicazione del provvedimento al Procuratore generale presso la Cassazione per i provvedimenti occorrenti. Il dispositivo, pertanto, sospende gli effetti della sentenza impugnata e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione.
Nota della Redazione
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