Favoreggiamento e reato presupposto prescritto: verifica incidentale necessaria (Cass. pen. Sez. III n. 34744 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento personale, l’accertamento del reato presupposto estinto per prescrizione impone al giudice una verifica incidentale della sua obiettiva sussistenza, non essendo sufficiente la sola declaratoria di estinzione. La condotta favoreggiatrice è integrata da qualunque attività che abbia frapposto un ostacolo, anche temporaneo, allo svolgimento delle indagini, senza che occorra la prova dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. In tema di responsabilità degli enti, la colpa di organizzazione costituisce elemento costitutivo dell’illecito e deve essere specificamente provata dall’accusa, non potendosi identificare con la sola mancata adozione del modello. Il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non opera quando il medesimo soggetto cumuli in sé le qualità di emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti.

Il Fatto

La vicenda origina da un’articolata indagine della Guardia di Finanza di Palermo, che ha accertato la predisposizione di documentazione falsa per ottenere l’erogazione di un finanziamento pubblico regionale nell’ambito di un progetto sperimentale. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15/03/2024, ha condannato l’amministratrice di fatto della società emittente e utilizzatrice delle fatture per operazioni inesistenti, i tre soggetti dichiarati responsabili di favoreggiamento personale e due società destinatarie dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27/11/2025, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato tributario limitatamente ad alcune fatture e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione. Tutti i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione; il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema del favoreggiamento personale, ribadendo che l’accertamento incidentale del reato presupposto è necessario anche quando questo sia estinto per prescrizione. I giudici di merito avevano correttamente verificato l’obiettiva sussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., addebitabile a figura apicale della società, con condotta fraudolenta organizzata e reiterata nel tempo.

Quanto alla condotta favoreggiatrice, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui è sufficiente la prova dell’oggettiva idoneità della condotta ad intralciare il corso della giustizia, non essendo necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. Le dichiarazioni false rese dai dipendenti dinanzi alla polizia tributaria, quando il reato non era ancora prescritto, integrano il reato contestato.

Sul concorso di persone nei reati tributari, la Corte precisa che il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non si applica quando il medesimo soggetto operi sia come emittente che come utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, cumulando in sé entrambe le qualità. Nel caso di specie, la ricorrente rivestiva la duplice veste di amministratrice di fatto della società emittente e di amministratrice di diritto della società utilizzatrice.

Con riferimento alla responsabilità degli enti, la Corte ribadisce che la colpa di organizzazione deve essere specificamente provata dall’accusa e non si identifica con la sola mancata adozione del modello. Tuttavia, la Corte territoriale aveva evidenziato un deficit organizzativo complessivo, con omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetto finanziato.

Sul profitto confiscabile, la Corte conferma l’individuazione nell’intero importo erogato, anche in ipotesi di reato in contratto, richiamando il principio dell’arricchimento imposto non opponibile dal beneficiario. La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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