Divieto di accesso allo stadio: reato di pericolo concreto, non presunto (Cass. pen. Sez. III n. 37404 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione dei fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la violazione del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni medesime e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi vi partecipa o assiste integra un reato di pericolo concreto, non presunto. La ratio della art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 risiede nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, non nel vietare di assistere alle partite. Il giudice deve accertare il rischio effettivo di contatto tra il destinatario del divieto e gli spettatori in entrata e in uscita, esaminando il luogo di presenza in rapporto alle vie di passaggio, sosta e transito. È illegittima la decisione che confonde il pericolo concreto con l’evento del suo verificarsi, fondandosi sulla sola mancata realizzazione dell’incontro.
Il Fatto
Con sentenza del GIP del Tribunale di Torino, gli imputati erano assolti dai reati di cui agli art. 6 commi 1 e 6 della legge n. 401/1989 perché il fatto non sussiste; uno di essi era assolto dall’ulteriore reato ex art. 6-bis comma 1 della stessa legge per non aver commesso il fatto.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo un unico motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: il giudice avrebbe erroneamente identificato il pericolo concreto con l’effettivo contatto tra i destinatari del divieto e gli spettatori, anziché con la concreta possibilità di incontrare la tifoseria rivale, risultata smentita dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la ratio della art. 6, comma 1, legge n. 401/1989: il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e agli spazi di sosta, transito o trasporto di chi vi partecipa o assiste risponde all’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, e non al divieto di assistere alle partite.
Da tale esigenza, unita all’ampiezza dei concetti che delimitano lo spazio non accessibile, discende la natura di reato di pericolo concreto e non presunto, da accertare attraverso l’esame della situazione effettiva, nel quadro delle finalità di tutela e degli spazi delineati dalla norma. La Corte richiama sul punto la Sez. 3 n. 7531 del 10/09/2024, dep. 25/02/2025, e la Sez. 3 n. 43575 dell’11/07/2018, secondo cui non integra violazione del divieto la mera visione della competizione da una casa privata adiacente allo stadio, ove non si accerti il concreto pericolo di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita.
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata era stata assunta non verificando, alla luce del luogo di accertata presenza degli imputati e delle vie di passaggio, sosta e transito, la sussistenza del rischio concreto di contatti, bensì attraverso la sola verifica ex post della mancata realizzazione dell’incontro. Il giudice ha così confuso il pericolo concreto, da accertare, con l’evento del suo verificarsi: su tale rilievo il ricorso è fondato e la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino, in diversa persona fisica.
È invece manifestamente infondata la censura relativa al proscioglimento dall’ulteriore reato ex art. 6-bis legge n. 401/1989. La critica risente dell’assenza di allegazioni documentali a supporto: in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specifici, non ne contengano integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2 n. 20677 dell’11/04/2017).
Nota della Redazione
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