Ricorso straordinario per errore di fatto e motivi assorbiti in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 40428 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione integra l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. solo quando dipenda da una svista materiale, di ordine meramente percettivo, che abbia cagionato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, immediatamente rilevabile dal solo controllo del contenuto del ricorso. Non ricorre tale ipotesi quando il motivo sia stato dichiarato assorbito in vista del rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena, poiché l’assorbimento costituisce statuizione compatibile con la struttura e la ratio decidendi della sentenza. Il motivo non devoluto al giudice di appello è affetto da inammissibilità originaria, con esonero dei giudici di legittimità dall’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità preclude il rilievo della sopravvenuta prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi in appello per una pluralità di delitti, tra cui alcuni episodi di corruzione propria, proponeva ricorso per cassazione dolendosi, tra l’altro, della violazione del divieto di reformatio in peius e del trattamento sanzionatorio. La Sesta sezione penale annullava senza rinvio la sentenza di appello per alcuni reati, rigettava il resto e trasmetteva gli atti ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena, dichiarando assorbiti i residui motivi.

A seguito dell’ordine di carcerazione emesso dal Procuratore generale per la pena residua, il condannato proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che il Collegio di legittimità aveva omesso di esaminare i motivi relativi alla reformatio in peius e alla dosimetria, così integrando un errore di fatto. Con memoria difensiva chiedeva inoltre la declaratoria di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Seconda sezione muove dalla nozione consolidata di errore di fatto, richiamando Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile: l’omesso esame di un motivo è riconducibile a tale figura solo quando derivi da una svista materiale che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, immediatamente ed oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del ricorso.

Quanto al profilo della reformatio in peius riferito a uno dei capi, la Corte rileva l’evidente assenza di interesse del ricorrente: quella statuizione era stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, con sola conferma delle statuizioni civili, sicché nessun pregiudizio concreto poteva derivarne.

In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio osserva che la diminuente non era stata invocata con l’atto di appello. Dalla lettura dei gravami difensivi emerge che le censure riguardavano la sola dosimetria della pena sotto il profilo dell’art. 133 cod. pen. La Corte esclude che la doglianza sulla quantificazione della pena involga implicitamente il diniego delle attenuanti, trattandosi di profili autonomi, e richiama sul punto Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano e altri precedenti. La censura, mai devoluta al giudice di secondo grado, era quindi inammissibile in origine e rispetto ad essa i giudici di legittimità erano esonerati dall’obbligo di pronunciarsi ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte passa poi a verificare se la pronuncia impugnata avesse davvero pretermesso i motivi sulla reformatio in peius (capo I) e sulla dosimetria della pena base (capo Q). Ricostruita la sequenza motivazionale, rileva che la sentenza aveva esaminato le questioni processuali e il giudizio di responsabilità per ciascun reato, dichiarando poi assorbiti i motivi quattordicesimo e quindicesimo. Tale assorbimento non è frutto di errore percettivo, ma è pienamente compatibile con la struttura della motivazione: le doglianze investivano il profilo sanzionatorio, che doveva essere demandato al giudice del rinvio, già investito della rideterminazione della pena.

La Corte ricorda che, quando la cassazione accoglie in parte i motivi e dichiara assorbiti gli altri, il giudice del rinvio deve riesaminare le questioni assorbite purché ritualmente devolute in appello, richiamando Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi e altri. Infine, la manifesta infondatezza del ricorso preclude il rilievo della prescrizione dedotta con la memoria, non rilevando il tempo decorso dopo la pronuncia impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, e revoca della sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *