Scelta della pena sostitutiva e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. II n. 40427 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, da esercitarsi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e con motivazione congrua. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 1981. L’omessa valutazione della richiesta di lavoro sostitutivo avanzata dall’imputato e la mancata esplicitazione delle ragioni ostative integrano vizio di motivazione, rilevante in sede di legittimità. La pena sostitutiva illegittima perché applicata in violazione del divieto dell’art. 59, comma 1, lett. d, legge n. 689 del 1981 non è emendabile d’ufficio in cassazione se favorevole all’imputato, operando il limite del divieto di reformatio in peius.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e rideterminava la pena inflitta ai due imputati in anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, sostituendola con la detenzione domiciliare per uguale durata.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Un ricorrente deduceva la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 58 legge n. 689 del 1981, oltre all’assenza di motivazione sull’individuazione della pena sostitutiva, avendo richiesto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo con dichiarazione di disponibilità di un’associazione di volontariato. L’altro ricorrente lamentava l’omessa motivazione sull’entità della pena rideterminata, ritenuta eccessiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che la sentenza impugnata ha applicato la detenzione domiciliare pur in presenza dell’espresso divieto contenuto nell’art. 59, comma 1, lett. d, legge n. 689 del 1981, trattandosi di fattispecie rientrante nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. Si è dunque in presenza di una pena illegale, in quanto diversa da quella prevista dal sistema sanzionatorio.

Tale errore, tuttavia, non è emendabile d’ufficio: quando il giudice infligge una pena in contrasto con la legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore di giudizio, non un errore materiale di computo, non rimediabile ex artt. 130 e 619 cod. proc. pen. né in forza dell’art. 1 cod. pen., poiché la correzione in sede di legittimità è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno dell’imputato, non superabile il limite del divieto di reformatio in peius. Richiama sul punto Sez. II n. 5851 del 2024, Sez. III n. 30286 del 2022, Sez. II n. 30198 del 2020 e Sez. III n. 34139 del 2018.

Nel merito, è fondato il motivo del ricorrente che aveva chiesto il lavoro di pubblica utilità. L’art. 58 legge n. 689 del 1981 impone al giudice di scegliere tra le pene sostitutive quella più idonea alla rieducazione con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi della scelta, e, quando applica la detenzione domiciliare, di indicare le specifiche ragioni dell’inidoneità del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria. La Corte di appello ha omesso di valutare la richiesta e di motivare la scelta, non esplicitando alcun fattore ostativo. Richiama Sez. V n. 24093 del 2025 e precedenti conformi.

È invece inammissibile, per assoluta genericità, il motivo dell’altro ricorrente sull’entità della pena. La Corte ribadisce che, quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche, necessitando motivazione dettagliata solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. Un. n. 12778 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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