Messaggi WhatsApp come corrispondenza fino alla perdita di attualità (Cass. pen. Sez. IV n. 31878 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico mantengono la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, non abbiano perso ogni carattere di attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in mero documento “storico”. Fino a quel momento la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza. In difetto, gli elementi acquisiti sono affetti da inutilizzabilità patologica, rilevante anche nel giudizio abbreviato. Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Prato, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 15 Cost., 191 e 234 cod. proc. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 254 cod. proc. pen. La doglianza riguarda i messaggi contenuti nel telefono cellulare dell’imputato, riprodotti fotograficamente dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto senza che il telefono fosse stato posto sotto sequestro. Il ricorrente contesta che le riproduzioni della chat di WhatsApp siano state acquisite come prova documentale e su di esse fondata l’affermazione di responsabilità, rilevando che si trattava di messaggi risalenti a un momento prossimo all’attività di polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha affrontato la natura dei messaggi riposti, statici e giacenti nella memoria dei dispositivi elettronici. In assenza di una definizione codicistica di intercettazione, la Consulta ha richiamato le Sezioni Unite n. 36747 del 28 maggio 2003, secondo cui l’intercettazione consiste nell’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione in corso tra due o più persone.

Da tale definizione discendono due condizioni: una temporale, perché la comunicazione deve essere colta nel suo momento “dinamico”, con estraneità dell’acquisizione del supporto che custodisce una comunicazione già avvenuta e quiescente; l’altra relativa alle modalità, perché l’apprensione deve avvenire in maniera occulta. Nell’acquisizione dei messaggi custoditi nella memoria del dispositivo mancano entrambe, con la conseguenza che non si configura intercettazione.

Esclusa tale qualificazione, la Corte costituzionale ha ricondotto i messaggi all’amplissima nozione di corrispondenza, che abbraccia ogni comunicazione di pensiero umano e prescinde dal mezzo tecnico impiegato. La garanzia dell’art. 15 Cost. si estende a ogni strumento offerto dall’evoluzione tecnologica, compresi quelli elettronici e informatici: posta elettronica, messaggi WhatsApp e messaggistica istantanea rientrano nella sfera di protezione costituzionale, apparendo assimilabili a lettere o biglietti chiusi.

Il nodo centrale è stabilire se la natura di corrispondenza permanga quando i messaggi siano già ricevuti e letti. Il Collegio richiama le due concezioni contrapposte: quella che ravvisa un mero documento nella corrispondenza già letta, e quella che ne conserva la qualità finché la comunicazione mantenga attualità e interesse per i corrispondenti. La Corte costituzionale ha accolto la seconda, perché la degradazione a documento quando la comunicazione non è più in itinere restringerebbe la tutela dell’art. 15 Cost. alle sole ipotesi di corrispondenza cartacea.

Su queste basi il Collegio disattende l’orientamento espresso da Sez. VI n. 22417 del 16 marzo 2022 e ribadisce il principio per cui, fino a quando non siano divenuti documento storico, i messaggi conservano natura di corrispondenza e la loro acquisizione deve seguire le forme dell’art. 254 cod. proc. pen., a pena di inutilizzabilità patologica. Il ricorso è tuttavia inammissibile per aspecificità: a fronte di una motivazione fondata su una più ampia piattaforma probatoria, il ricorrente non ha illustrato l’incidenza degli elementi asseritamente inutilizzabili ai fini della prova di resistenza, secondo Sez. III n. 39603 del 3 ottobre 2024 e Sez. II n. 7986 del 18 novembre 2016. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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