Sequestro probatorio del cellulare: motivazione integrabile e criteri di proporzionalità (Cass. pen. Sez. 3 n. 1648 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale, ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen., non può colmare l’omessa indicazione delle esigenze probatorie da parte del pubblico ministero, né individuarne di diverse, ma può integrare la motivazione del provvedimento di convalida specificando le finalità del vincolo, purché queste siano state indicate, ancorché genericamente, nel provvedimento impugnato. In tema di sequestro di documenti informatici, l’obbligo motivazionale è adempiuto se il decreto indica specificamente e concisamente le ragioni della limitazione, i criteri di selezione dei dati e il perimetro temporale dell’acquisizione, non essendo invece necessario indicare i tempi di estrazione, salva la tutela restitutoria esperibile con l’istanza ex art. 263 cod. proc. pen.. I messaggi di chat sono sussumibili nel genus della corrispondenza e sono coperti dalla doppia riserva di cui all’art. 15 Cost., con la conseguenza che l’eventuale accesso ai dati da parte della polizia giudiziaria in violazione dell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. rileva solo se di quei dati venga fatto uso processuale.
Il Fatto
La polizia giudiziaria procedeva al sequestro probatorio di un telefono cellulare, successivamente convalidato dal pubblico ministero, nei confronti di una persona indagata per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida. Nell’interesse dell’indagata veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione del provvedimento di convalida, la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l’assenza di delimitazione dell’ambito della ricerca e l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione senza le garanzie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il Tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro, ma può specificare le esigenze probatorie già indicate, ancorché genericamente, nel provvedimento del pubblico ministero. Tale potere integrativo trova fondamento nel rinvio di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato a precisare le ragioni già evincibili dal decreto di convalida, che individuava la finalità nella ricostruzione della rete di rifornimento e cessione della sostanza stupefacente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha preso posizione sul contenuto dell’obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici, discostandosi dall’orientamento che pretende l’indicazione dei tempi di selezione dei dati. Tale termine, ad avviso del Collegio, sarebbe necessariamente approssimativo e la sua violazione non produrrebbe conseguenze, potendo la protrazione del vincolo essere giustificata da esigenze tecniche. La Corte ha invece ribadito che la motivazione è adeguata se il pubblico ministero ha indicato specificamente le ragioni del vincolo e i criteri di selezione, come avvenuto nel caso di specie con riferimento alla data di consumazione del reato e ai contatti con i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio.
Il terzo motivo è stato altresì ritenuto infondato. La Corte ha premesso che le chat sono coperte dalla garanzia di cui all’art. 15 Cost., ma ha rilevato che, nella specie, il sequestro era avvenuto nel rispetto dell’art. 254 cod. proc. pen., essendo stato il provvedimento d’urgenza convalidato dal pubblico ministero. Quanto all’eventuale accesso al contenuto del dispositivo da parte della polizia giudiziaria, la Corte ha osservato che, non essendo i dati ancora estratti né utilizzati, non può porsi allo stato un problema di inutilizzabilità, che sorgerebbe solo ove i messaggi acquisiti in violazione dell’art. 254, comma 2, cod. proc. pen. fossero prodotti in giudizio.
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Nota della Redazione
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