Sequestro probatorio, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 35641 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta, denunciabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. È pertanto censurabile, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente, in violazione dell’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali posto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento per macellazione abusiva, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha emesso decreto di perquisizione locale e sequestro, eseguito con l’apprensione di casse contenenti carni e scarti di lavorazione. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 24/04/2026, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti ma ha annullato il decreto per assenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie perseguite con il provvedimento ablatorio.

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il provvedimento del riesame avrebbe indicato una motivazione solo apparente, omettendo di considerare il dettagliato contenuto del decreto di perquisizione, che indicava specificamente i beni da ricercare e la loro rilevanza rispetto al reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da una premessa di ordine processuale. Il thema decidendum è delimitato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

In questa nozione la Corte comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008 e le conformi Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023 e Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017.

Ne resta esclusa l’illogicità manifesta, che può essere denunciata in sede di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2 del 28/01/2004. Quando dunque il ricorso sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre resta possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25080 del 28/05/2003.

Tale vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Su questa base la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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