Ricorso straordinario per errore di fatto: solo l’errore decisivo rileva (Cass. pen. Sez. I n. 35867 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore rilevabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, idoneo a condurre a una pronuncia diversa da quella adottata. La decisività resta esclusa quando l’elemento di fatto pretermesso o erroneamente percepito dal giudice di legittimità non produce alcuna refluenza logica sulla struttura e sull’impianto della motivazione, né sulle premesse essenziali che ne compendiano la ratio decidendi. Il ricorso straordinario non può inoltre avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, essendo funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non quelli del ragionamento. Ne consegue che l’errore percettivo non travolge l’argomento autonomo e assorbente che sorregge il provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con ordinanza del 04/12/2024, depositata l’08/01/2025, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/06/2024, che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 583 cod. pen. alla pena di anni due e mesi tre di reclusione. Tra i profili esaminati, era ritenuta inammissibile la censura relativa all’omessa risposta, in appello, alla richiesta di sospensione condizionale formulata all’udienza del 21/06/2024.

Il difensore proponeva quindi ricorso straordinario, deducendo un errore percettivo del giudice di legittimità, che non aveva considerato l’età dell’imputato al momento del fatto: essendo infraventunenne, questi avrebbe potuto beneficiare del beneficio fino ad anni due e mesi sei di reclusione. Il ricorrente contestava altresì la qualificazione del motivo aggiunto come nuovo e afferente a un punto autonomo della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando il principio per cui è deducibile solo l’errore decisivo, che abbia condotto a una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza (Sez. 6 n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). La decisività va esclusa quando l’elemento pretermesso non incide sulla ratio decidendi (Sez. 1 n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553) e occorre che l’elemento investito dall’errore, ove valutato, avrebbe condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa (Sez. 4 n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004).

La Corte ricorda inoltre che il ricorso straordinario non può investire il travisamento del fatto o della prova, essendo l’istituto funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non quelli del ragionamento (Sez. 3 n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048; Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato aveva ritenuto inammissibile la censura sull’omessa risposta alla richiesta di sospensione condizionale sulla base di due argomenti. Il primo atteneva alla condizione ostativa derivante dalla misura della pena, superiore ad anni due. Il secondo, qualificato come assorbente, valorizzava la mancata articolazione di uno specifico motivo in appello, trattandosi di punto autonomo della decisione, con richiamo a Sez. Un. n. 4863 del 25/02/1998, Rv. 210259.

Ritiene la Corte che solo il primo argomento sia inciso dall’errore percettivo sull’età dell’imputato. Il secondo, di natura esclusivamente giuridica e di portata conclusiva, resta del tutto autonomo e non perde valenza a fronte dell’errore rilevato. La doglianza volta a contestare la qualificazione del motivo aggiunto si risolve, pertanto, in una censura di violazione di legge su un provvedimento non impugnabile per tale via.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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