Errata quantificazione delle spese processuali e competenza del giudice civile (Cass. pen. Sez. 1 n. 13036 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda del condannato che, senza contestare la sussistenza, la validità o l’efficacia del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza penale di condanna, deduca l’errata quantificazione delle spese del procedimento, sia sotto il profilo del calcolo delle singole voci, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui la condanna si riferisce, deve essere proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. Non rileva, a tal fine, l’attribuibilità alla statuizione di condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. Al giudice penale dell’esecuzione restano devolute le sole questioni attinenti all’esistenza, alla validità e all’efficacia del titolo esecutivo, mentre le controversie che, senza incidere sulla statuizione di condanna, riguardano il quantum da esigere spettano al giudice civile.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’opposizione, ex artt. 615, primo comma, e 617, primo comma, cod. proc. civ., proposta da un soggetto condannato in sede penale per reati fiscali avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero delle spese di giustizia. L’opponente non contestava l’obbligo di sostenere le spese processuali, ma deduceva l’impossibilità di comprendere quali voci di spesa fossero poste a suo carico, lamentando la mancata esatta indicazione del quantum nella sentenza di condanna e la loro riferibilità ai singoli reati per i quali era intervenuta condanna.

Il Tribunale civile di Monza, adito in opposizione, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo radicata la competenza del giudice dell’esecuzione penale, individuato nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il GIP di Milano, quale giudice dell’esecuzione, investito dell’incidente di esecuzione, elevava conflitto di competenza, reputando invece devoluta la cognizione al giudice civile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità del conflitto, richiamando l’orientamento consolidato per cui è configurabile, quale caso analogo ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., un conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale quando si determini una situazione di stasi processuale eliminabile solo con l’intervento della Corte regolatrice.

Nel merito, la Corte ha applicato il principio pacifico per cui la contestazione del condannato che non incida sulla statuizione di condanna ma riguardi esclusivamente l’errata quantificazione delle spese, sotto il profilo del calcolo delle singole voci o della loro pertinenza ai reati, deve essere proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione esecutiva, richiamando a sostegno le Sezioni Unite n. 491 del 2011 e la Sez. 1 n. 11604 del 2016.

La Corte ha quindi chiarito che la competenza del giudice dell’esecuzione penale è limitata alle questioni concernenti l’esistenza, la validità e l’efficacia del titolo esecutivo, mentre le censure relative al quantum della pretesa creditoria, che pongano in discussione profili contabili o la pertinenza di determinate voci di spesa alla condanna inflitta, appartengono alla cognizione del giudice civile. Nel caso di specie, le censure dell’opponente si collocavano inequivocabilmente in quest’ultimo ambito, non essendo stata contestata la sussistenza o l’operatività del titolo, ma esclusivamente la quantificazione delle somme pretese.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale civile di Monza, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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