Riesame reale, termine decorre dall’esecuzione e non dalla notifica al difensore (Cass. pen. Sez. V n. 27174 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta, che è unico per il difensore e per l’indagato, occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito. La definizione del primo giudizio con pronuncia meramente formale o procedurale non preclude la proposizione di un secondo atto di impugnazione, ma solo a condizione che non sia ancora scaduto il termine per impugnare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti disponeva il sequestro preventivo di un dispositivo di telefonia mobile e della relativa sim card in uso a un indagato. Il provvedimento veniva eseguito e notificato all’interessato il 23 dicembre 2025. Il difensore proponeva istanza di riesame il 30 dicembre 2025, ma il Tribunale di Messina la dichiarava inammissibile per difetto di firma digitale sull’atto introduttivo.
L’8 gennaio 2026 la difesa proponeva una seconda istanza di riesame avverso il medesimo decreto. Il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla notifica del 23 dicembre 2025 e che la nuova istanza non potesse valere quale sanatoria della precedente. Proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo la natura meramente confermativa e sanante della seconda istanza, con retrodatazione del deposito al primo invio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal diritto vivente in materia di misure cautelari reali. Il difensore dell’indagato è legittimato a impugnare il provvedimento che dispone il sequestro, ma non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Ne deriva che il termine per il riesame, unico per difensore e indagato, decorre dall’esecuzione del sequestro o dalla sua effettiva conoscenza.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 27777 del 11/07/2006 e la conforme Sez. VI n. 39013 del 13/11/2025. Il dato rilevante non è dunque la notificazione dell’avviso di deposito, ma il momento in cui il provvedimento viene eseguito o effettivamente conosciuto.
Applicando il principio, la Corte osserva che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 324 cod. proc. pen. decorreva dal 23 dicembre 2025, data di esecuzione e di notifica all’indagato. Esso era quindi venuto a scadere il 2 gennaio 2026. La richiesta presentata l’8 gennaio 2026 è stata pertanto correttamente ritenuta tardiva.
Quanto alla prospettazione difensiva sulla natura sanante della seconda istanza, la Corte richiama l’indicazione direttiva secondo cui la definizione del primo giudizio con pronuncia meramente formale o procedurale non preclude un secondo atto di impugnazione. Tuttavia, precisa il Collegio, la seconda impugnazione è ammissibile solo a condizione che il termine non sia scaduto (Sez. I n. 32593 del 19/05/2023). Nella specie il termine era già spirato, con conseguente irrilevanza della deduzione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.