Ricorso straordinario per errore di fatto e svista sulla procura allegata (Cass. pen. Sez. IV n. 38519 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva su risultanze direttamente ricavabili dagli atti del giudizio di legittimità, connotata da carattere decisivo. Non integra l’errore percettivo la valutazione degli atti compiuta dal giudice di legittimità, né la supposta inesatta applicazione di norme processuali. L’omessa considerazione di allegazioni che la Corte ha invece esaminato e ritenuto inidonee costituisce espressione di un ragionamento valutativo, come tale non emendabile con il rimedio straordinario.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Lecce del 19.10.2023, alla pena di due anni di reclusione per il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, con sospensione condizionale. L’appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 29.04.2024, per la mancata allegazione, all’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dal previgente art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile dalla Sez. III con sentenza del 16.04.2025, rendendo definitiva la condanna. Il condannato ha allora proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l’errore percettivo della Corte, che non avrebbe rilevato la presenza, in atti, di una procura speciale contenente la elezione di domicilio, idonea a soddisfare il requisito richiesto dalle Sezioni Unite n. 13808/2025. Ha chiesto inoltre la sospensione dell’esecuzione della confisca di una ingente somma.
La Motivazione della Corte
La Sez. IV richiama la nozione di errore di fatto elaborata dalle Sezioni Unite: si tratta di un errore percettivo causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Il vizio è estraneo agli errori valutativi e agli errori di interpretazione di norme, sostanziali o processuali, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi consolidati.
La Corte precisa che l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale e che l’omissione dell’esame di un motivo di ricorso è censurabile solo se dipende da una vera e propria svista materiale, da cui derivi, per rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa. Il disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento non analiticamente riprodotto sia stato non letto.
Nel caso concreto, il ricorrente assume che la Corte di legittimità avrebbe trascurato per svista la procura speciale allegata all’atto di appello. La Sez. IV osserva che, benché l’ordinanza della Corte di appello facesse riferimento a tale procura, dall’esame degli atti la stessa non risulta presente. Nell’atto di appello sono menzionati espressamente solo altri allegati, tra cui non figura alcuna procura speciale.
Il ricorrente non ha mai prodotto l’atto d’appello con la procura asseritamente allegata, limitandosi a depositare due atti di nomina. Tali atti sono stati debitamente esaminati dalla Sez. III, che ha concluso, a seguito di un ragionamento di carattere valutativo, che gli stessi non erano idonei, alla luce dei principi delle Sezioni Unite, a ritenere assolto l’onere di allegazione previsto dal previgente art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La doglianza è dunque manifestamente infondata, perché non introduce un errore percettivo ma contesta una valutazione degli atti non emendabile con il rimedio straordinario. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere la colpa del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.